Art. 12. Sanzioni e causa di non punibilita' 1. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati, non osserva gli obblighi stabiliti dagli articoli 4, commi 1 e 2, 5, commi 2 e 3, 6, commi 2 e 3, 9 e 10, comma 1, e' punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni. 2. La pena prevista dal comma 1 si applica altresi' a chiunque non osserva le prescrizioni stabilite nel decreto del Ministro dell'ambiente previsto dall'articolo 5, commi 1 e 5. 3. Non e' punibile chiunque, avendo commesso, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, un fatto previsto come reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nell'esercizio di attivita' qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, ovvero dalle leggi regionali, adempie agli obblighi stabiliti nel presente decreto, nei tempi e nei modi in esso previsti. 4. Si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 qualora, in violazione delle disposizioni del presente decreto, i residui individuati ai sensi dell'articolo 5 non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo.