Art. 12. 
                 Sanzioni e causa di non punibilita' 
  1.  Chiunque,  nello  svolgimento  delle  operazioni  previste  nel
presente decreto, relative a residui  individuati,  non  osserva  gli
obblighi stabiliti dagli articoli 4, commi 1 e 2, 5, commi 2 e 3,  6,
commi 2 e 3, 9 e 10, comma 1, e' punito con l'arresto sino a tre mesi
o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni. 
  2. La pena prevista dal comma 1 si applica altresi' a chiunque  non
osserva  le  prescrizioni  stabilite   nel   decreto   del   Ministro
dell'ambiente previsto dall'articolo 5, commi 1 e 5. 
  3. Non e' punibile chiunque, avendo commesso, prima della  data  di
entrata in vigore del presente decreto, un fatto previsto come  reato
dal decreto del Presidente della Repubblica  10  settembre  1982,  n.
915, nell'esercizio  di  attivita'  qualificate  come  operazioni  di
raccolta  e  trasporto,  stoccaggio,  trattamento  o  pretrattamento,
recupero o riutilizzo di residui nei modi e  nei  casi  previsti  dal
decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6  febbraio  1990,  ovvero  dalle  leggi
regionali, adempie agli obblighi stabiliti nel presente decreto,  nei
tempi e nei modi in esso previsti. 
  4. Si applicano le sanzioni previste  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica  n.  915  del  1982  qualora,  in  violazione  delle
disposizioni del presente decreto, i  residui  individuati  ai  sensi
dell'articolo 5 non vengano destinati in modo effettivo ed  oggettivo
al riutilizzo.