Art. 13. 
                        Abrogazione di norme 
  1. E' abrogato l'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 1988,  n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre  1988,  n.
475. Sono fatte  salve  le  leggi  regionali  in  materia  in  quanto
compatibili con le disposizioni di principio del presente decreto. 
  2. Sono abrogate le disposizioni del decreto del  Presidente  della
Repubblica 10 settembre 1982,  n.  915,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, nella parte in cui  disciplinano,  anche  agli  effetti
sanzionatori, le attivita' che il  presente  decreto  qualifica  come
attinenti al riutilizzo dei residui individuati.