Art. 13. Abrogazione di norme 1. E' abrogato l'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475. Sono fatte salve le leggi regionali in materia in quanto compatibili con le disposizioni di principio del presente decreto. 2. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui disciplinano, anche agli effetti sanzionatori, le attivita' che il presente decreto qualifica come attinenti al riutilizzo dei residui individuati.