Art. 15. 
                          Entrata in vigore 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 9 novembre 1993 
                              SCALFARO 
                                   CIAMPI, Presidente  del  Consiglio
                                   dei Ministri 
                                   SPINI, Ministro dell'ambiente 
                                   SAVONA,  Ministro  dell'industria,
                                   del commercio e dell'artigianato 
                                   GARAVAGLIA, Ministro della sanita' 
                                   PALADIN,    Ministro    per     il
                                   coordinamento   delle    politiche
                                   comunitarie e gli affari regionali 
Visto, il Guardasigilli: CONSO