Art. 2. 
                             Esclusioni 
  1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai residui
di lavorazione dell'industria  alimentare  solo  se  disciplinati  da
specifiche norme di carattere igienico-sanitario  regolanti  in  modo
autonomo la materia. 
  2. Sono altresi' esclusi dal campo  di  applicazione  del  presente
decreto i materiali quotati con precise specifiche  merceologiche  in
borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti  presso  le
camere di commercio dei capoluoghi di regione, sotto la vigilanza del
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   e
comunicati al Ministero dell'ambiente alla data di entrata in  vigore
del presente decreto, nonche' i semilavorati non costituenti  residui
di produzione e di consumo. 
  3. Entro il termine perentorio di sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto le  camere  di  commercio  dei
capoluoghi di regione trasmettono al  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato ed al Ministero  dell'ambiente  l'elenco
completo dei materiali quotati di cui al comma 2 con le  informazioni
relative alle rispettive  specifiche  merceologiche.  Nei  successivi
sessanta  giorni  il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  provvede,
con proprio decreto, alla ricognizione positiva dei materiali quotati
che,  in  relazione  alle  loro  precise  specifiche   merceologiche,
proprieta' e caratteristiche, continuano ad essere esclusi dal  campo
di applicazione del presente decreto e di  quelli  ai  quali  non  si
applica  l'esclusione  stessa;  decorso  tale  termine  provvede   il
Presidente del Consiglio dei Ministri. 
  4.  L'elenco  nazionale  di  cui   al   comma   3   e'   aggiornato
periodicamente  con  la  stessa  procedura  prevista   per   la   sua
formazione; a tal fine le  camere  di  commercio  dei  capoluoghi  di
regione trasmettono al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei materiali
non compresi nell'elenco stesso che si intendono inserire in  listini
e mercuriali, con l'indicazione  precisa  delle  relative  specifiche
merceologiche.