Art. 2. Esclusioni 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai residui di lavorazione dell'industria alimentare solo se disciplinati da specifiche norme di carattere igienico-sanitario regolanti in modo autonomo la materia. 2. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e comunicati al Ministero dell'ambiente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' i semilavorati non costituenti residui di produzione e di consumo. 3. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le camere di commercio dei capoluoghi di regione trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente l'elenco completo dei materiali quotati di cui al comma 2 con le informazioni relative alle rispettive specifiche merceologiche. Nei successivi sessanta giorni il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede, con proprio decreto, alla ricognizione positiva dei materiali quotati che, in relazione alle loro precise specifiche merceologiche, proprieta' e caratteristiche, continuano ad essere esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e di quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa; decorso tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. L'elenco nazionale di cui al comma 3 e' aggiornato periodicamente con la stessa procedura prevista per la sua formazione; a tal fine le camere di commercio dei capoluoghi di regione trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei materiali non compresi nell'elenco stesso che si intendono inserire in listini e mercuriali, con l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche.