Art. 4. 
                        Raccolta e trasporto 
  1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta  o  trasporto
di  residui  destinati  al  riutilizzo  deve,   senza   alcun   onere
finanziario, darne  comunicazione  al  comitato  nazionale  dell'albo
nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti,
di cui all'articolo 10 del decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,  n.  441,
almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attivita',  indicando  la
quantita', la natura, l'origine, la destinazione, la frequenza  media
della raccolta, la tipologia del mezzo di trasporto dei  residui.  Il
comitato redige l'elenco degli  operatori  che  hanno  effettuato  le
comunicazioni ai sensi del presente decreto. 
  2. Durante il trasporto i residui di cui al presente articolo  sono
identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti  di
cui all'articolo 1 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
ottobre 1978, n. 627, integrato dai seguenti dati: 
    a) nome ed indirizzo del produttore o detentore; 
    b) origine, composizione e quantita' del residuo; 
    c)   destinazione   con   l'indicazione   delle   operazioni   di
trattamento, di  stoccaggio  e  di  riutilizzo  cui  e'  soggetto  il
residuo; 
    d) data del trasporto; 
    e) nome ed indirizzo del destinatario. 
  3. I soggetti di cui al comma 1 non  devono  prestare  le  garanzie
finanziarie di cui all'articolo 10, comma  2,  del  decreto-legge  31
agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
ottobre 1987, n. 441. 
  4. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1  la  raccolta  e  il
trasporto: 
    a)  delle  frazioni  merceologiche  dei  residui  provenienti  da
raccolte finalizzate, effettuate  dai  servizi  di  nettezza  urbana,
dalle associazioni che operano  a  fini  ambientali,  caritatevoli  o
comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati  di  sede
fissa di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 26 del  19
marzo  1985,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985; 
   b) dei residui inerti  purche'  privi  di  amianto,  destinati  ad
essere riutilizzati per ripristino ambientale, formazione di rilevati
e sottofondi stradali e per produzione di leganti e di  materiale  da
costruzione in generale; 
    c) delle terre da coltivo risultanti da operazioni di pulizia dei
prodotti vegetali eduli; 
    d) delle frazioni merceologiche derivanti da raccolte finalizzate
previste da norme statali o regionali  in  attuazione  dei  piani  di
gestione.