Art. 4. Raccolta e trasporto 1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta o trasporto di residui destinati al riutilizzo deve, senza alcun onere finanziario, darne comunicazione al comitato nazionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attivita', indicando la quantita', la natura, l'origine, la destinazione, la frequenza media della raccolta, la tipologia del mezzo di trasporto dei residui. Il comitato redige l'elenco degli operatori che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi del presente decreto. 2. Durante il trasporto i residui di cui al presente articolo sono identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, integrato dai seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore o detentore; b) origine, composizione e quantita' del residuo; c) destinazione con l'indicazione delle operazioni di trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui e' soggetto il residuo; d) data del trasporto; e) nome ed indirizzo del destinatario. 3. I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. 4. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 la raccolta e il trasporto: a) delle frazioni merceologiche dei residui provenienti da raccolte finalizzate, effettuate dai servizi di nettezza urbana, dalle associazioni che operano a fini ambientali, caritatevoli o comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985; b) dei residui inerti purche' privi di amianto, destinati ad essere riutilizzati per ripristino ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali e per produzione di leganti e di materiale da costruzione in generale; c) delle terre da coltivo risultanti da operazioni di pulizia dei prodotti vegetali eduli; d) delle frazioni merceologiche derivanti da raccolte finalizzate previste da norme statali o regionali in attuazione dei piani di gestione.