Art. 5. Comunicazione 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce le norme tecniche generali che individuano i tipi, le caratteristiche dei residui e le condizioni riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei residui, ai valori limite di emissione, alle caratteristiche minime merceologiche dei prodotti ottenuti ed al tipo di attivita' alle quali il riutilizzo dei residui stessi in un processo produttivo o in un ciclo di combustione per la produzione di energia e' sottoposto alla disciplina prevista dal presente articolo. Con le stesse modalita' si provvede all'aggiornamento periodico delle suddette norme tecniche. 2. Chiunque effettua o intende effettuare sul territorio nazionale il trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei residui di cui al comma 1 e' tenuto, senza alcun onere finanziario, a dare alla sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti ed alla regione territorialmente competenti una comunicazione corredata da una relazione nella quale sono indicati provenienza, tipi, quantita' e caratteristiche dei residui da trattare, stabilimento e ciclo di trattamento, di produzione o di combustione nel quale i residui stessi sono destinati ad essere riutilizzati, nonche' le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai predetti cicli di riutilizzo. La regione puo' chiedere ulteriori dati ed informazioni per verificare il rispetto delle norme vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, puo' vietare la prosecuzione dell'attivita' e la rimozione degli effetti gia' prodotti. 3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata entro sessanta giorni prima dell'inizio dell'attivita' e rinnovata in caso di modifica del processo di trattamento o del ciclo di produzione o di combustione. Per le attivita' in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla stessa data. 4. Le sezioni regionali territorialmente competenti dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti redigono l'elenco degli operatori che hanno effettuata la comunicazione ai sensi del presente decreto. 5. In attesa dell'adozione delle norme di cui al comma 1, la disciplina di cui ai commi 2, 3 e 4 si applica alle operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo come materia prima in un processo produttivo dei residui elencati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, con provenienza e destinazione conforme a quanto previsto nell'allegato medesimo. 6. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede all'aggiornamento periodico dell'elenco di cui all'allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990.