Art. 5. 
                            Comunicazione 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  definisce
le norme tecniche generali che individuano i tipi, le caratteristiche
dei residui e le condizioni riferite ai  valori  limite  di  sostanze
pericolose contenute nei residui, ai valori limite di emissione, alle
caratteristiche minime merceologiche dei prodotti ottenuti ed al tipo
di attivita' alle quali  il  riutilizzo  dei  residui  stessi  in  un
processo produttivo o in un ciclo di combustione per la produzione di
energia e' sottoposto alla disciplina prevista dal presente articolo. 
Con le stesse modalita' si provvede all'aggiornamento periodico delle
suddette norme tecniche. 
  2. Chiunque effettua o intende effettuare sul territorio  nazionale
il trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei residui di  cui  al
comma 1 e' tenuto, senza alcun onere finanziario, a dare alla sezione
regionale dell'albo nazionale  delle  imprese  esercenti  servizi  di
smaltimento dei rifiuti ed alla regione  territorialmente  competenti
una  comunicazione  corredata  da  una  relazione  nella  quale  sono
indicati provenienza, tipi, quantita' e caratteristiche  dei  residui
da trattare, stabilimento e ciclo di trattamento, di produzione o  di
combustione nel quale i  residui  stessi  sono  destinati  ad  essere
riutilizzati, nonche' le caratteristiche merceologiche  dei  prodotti
derivanti dai predetti cicli di riutilizzo. La regione puo'  chiedere
ulteriori dati ed informazioni per verificare il rispetto delle norme
vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente e, qualora  accerti
la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalle  stesse  richiesti,
puo' vietare la prosecuzione  dell'attivita'  e  la  rimozione  degli
effetti gia' prodotti. 
  3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata  entro
sessanta giorni prima dell'inizio dell'attivita' e rinnovata in  caso
di modifica del processo di trattamento o del ciclo di  produzione  o
di combustione. Per le attivita' in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto la comunicazione deve  essere  effettuata
entro trenta giorni dalla stessa data. 
  4.  Le  sezioni  regionali  territorialmente  competenti  dell'albo
nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei  rifiuti
redigono  l'elenco  degli   operatori   che   hanno   effettuata   la
comunicazione ai sensi del presente decreto. 
  5. In attesa dell'adozione delle  norme  di  cui  al  comma  1,  la
disciplina di cui ai commi 2, 3 e 4 si  applica  alle  operazioni  di
trattamento,  stoccaggio  e  riutilizzo  come  materia  prima  in  un
processo produttivo dei residui elencati nell'allegato 1  al  decreto
del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, con provenienza  e  destinazione
conforme a quanto previsto nell'allegato medesimo. 
  6.  Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,    provvede
all'aggiornamento periodico dell'elenco  di  cui  all'allegato  A  al
decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990.