Art. 6. 
           Misure di sicurezza e procedure amministrative 
  1. Ferme  restando  le  disposizioni  del  presente  decreto,  allo
stoccaggio, trasporto e riutilizzo dei residui di cui all'articolo 5,
si applicano altresi' le norme tecniche di sicurezza e  le  procedure
autorizzative previste  dalla  normativa  vigente  per  le  attivita'
industriali o commerciali relative alla materia prima corrispondente,
con particolare riferimento  a  quelle  di  cui  all'articolo  1  del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  31  marzo  1989,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  93
del 21 aprile 1989, ed  a  quelle  concernenti  il  trasporto  ed  il
deposito di merci pericolose, tenendo conto delle  sostanze  e  delle
soglie quantitative che le rendono applicabili. 
  2. Gli impianti di produzione  di  energia  elettrica  con  potenza
termica inferiore  a  3  MW,  nonche'  quelli  di  riscaldamento  e/o
climatizzazione  con  potenza  termica  inferiore  a  500   KW,   che
utilizzano come fonte  di  energia  i  residui  individuati  in  base
all'articolo  5,  sono  considerati  impianti  ad  inquinamento  poco
significativo ai sensi e per gli effetti del decreto  del  Presidente
della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 175 del 27 luglio 1991. Per gli impianti di generazione  elettrica
di potenza termica superiore la comunicazione di cui  all'articolo  5
e' compresa nell'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sulla
quale la regione dovra' esprimersi nel termine perentorio di sessanta
giorni   dalla   relativa   richiesta.   Resta    comunque    esclusa
l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  24  maggio  1988,  n.   203,   qualora
dall'utilizzo dei residui come fonte di energia  derivino  variazioni
qualitative delle emissioni inquinanti dell'impianto. 
  3. In  mancanza  delle  norme  tecniche  di  sicurezza  di  cui  al
precedente comma  1,  l'impresa  e'  tenuta  ad  applicare  le  norme
tecniche previste dalla normativa  vigente  per  i  rifiuti  speciali
ovvero tossici e nocivi, e per le corrispondenti  attivita'  previste
nell'articolo   3   del   presente   decreto   in   relazione    alle
caratteristiche del residuo  dichiarate  nel  registro  di  carico  e
scarico e nel documento di accompagnamento di cui  agli  articoli  4,
comma 2, e 9. 
  4. Lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi, anche se  effettuato
all'interno dello stabilimento di produzione degli stessi,  non  puo'
comunque superare i centottanta  giorni  salvo  motivata  proroga  da
parte della competente  regione  e  salve  le  prescrizioni  tecniche
imposte dalla regione per il periodo di deroga a tutela dell'ambiente
e della salute.