Art. 7. 
                     Movimenti transfrontalieri 
  1. All'esportazione e all'importazione dei  residui  sottoposti  al
regime di cui all'articolo 5 si applicano  le  norme  in  materia  di
spedizioni transfrontaliere  di  rifiuti  previste  dal  decreto  del
Ministro dell'ambiente 22 ottobre 1988, n. 457. 
  2. All'esportazione dei residui di cui al comma 1,  dichiarati  non
tossici e nocivi nella documentazione di  cui  alla  lettera  b)  del
comma 2 dell'articolo 4, si applica la procedura di cui  all'articolo
13 del decreto del Ministro dell'ambiente 22 ottobre 1988, n. 457. 
  3. Le  disposizioni  del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  22
ottobre 1988, n. 457, non si applicano all'importazione  dei  residui
di cui al comma 2, a  condizione  che  il  destinatario  dei  residui
stessi abbia adempiuto alle prescrizioni del presente decreto.