Art. 7. Movimenti transfrontalieri 1. All'esportazione e all'importazione dei residui sottoposti al regime di cui all'articolo 5 si applicano le norme in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 22 ottobre 1988, n. 457. 2. All'esportazione dei residui di cui al comma 1, dichiarati non tossici e nocivi nella documentazione di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4, si applica la procedura di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente 22 ottobre 1988, n. 457. 3. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 22 ottobre 1988, n. 457, non si applicano all'importazione dei residui di cui al comma 2, a condizione che il destinatario dei residui stessi abbia adempiuto alle prescrizioni del presente decreto.