Art. 8. Autorizzazioni 1. Le operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo non individuati ai sensi dell'articolo 5 sono sottoposte al regime autorizzatorio e giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.