Art. 8. 
                           Autorizzazioni 
   1. Le operazioni  di  trattamento,  stoccaggio  e  riutilizzo  dei
residui derivanti da cicli di produzione o di consumo non individuati
ai sensi dell'articolo 5 sono sottoposte al regime  autorizzatorio  e
giuridico di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre 1982, n. 915, ed al decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203.