Art. 2. 
  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2,  comma  2,  lettera
b), e dall'articolo 4, comma  2,  lettera  c),  del  decreto-legge  7
gennaio 1992, n. 5, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
marzo 1992, n. 216, nell'anno  1993  le  amministrazioni  interessate
sono autorizzate a corrispondere a ciascun  beneficiario  un  acconto
non superiore al 72 per cento delle competenze spettanti  per  l'anno
1994 ai sottufficiali dell'Arma  dei  carabinieri,  del  Corpo  della
guardia di finanza, nonche' al personale di cui all'articolo 4, comma
1, del citato decreto-legge n. 5 del 1992. 
  2. L'acconto di cui al comma 1,  nel  quale  non  va  computato  il
compenso  per  il  lavoro  straordinario,  anche   obbligatorio,   e'
corrisposto nei limiti delle disponibilita' esistenti nei  competenti
capitoli degli stati di previsione delle singole amministrazioni.