Art. 2. 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), e dall'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, nell'anno 1993 le amministrazioni interessate sono autorizzate a corrispondere a ciascun beneficiario un acconto non superiore al 72 per cento delle competenze spettanti per l'anno 1994 ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonche' al personale di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 5 del 1992. 2. L'acconto di cui al comma 1, nel quale non va computato il compenso per il lavoro straordinario, anche obbligatorio, e' corrisposto nei limiti delle disponibilita' esistenti nei competenti capitoli degli stati di previsione delle singole amministrazioni.