(Allegato)
                              ALLEGATO 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 
   SETTEMBRE 1993, N. 364. 
  L'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 9. - 1. I commi 3 e 4 dell'articolo 3  del  decreto-legge  31
luglio 1987, n. 320, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
ottobre 1987, n. 401, sono abrogati". 
  Dopo l'articolo 9, e' inserito il seguente: 
  "Art. 9-bis. - 1. Nei diciotto mesi successivi alla data di entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il
Ministero di grazia e giustizia  puo'  conferire  gli  affidamenti  a
terzi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto  legislativo  12
febbraio 1993, n. 39, indipendentemente dal loro inserimento nel  pi-
ano  triennale  di  cui   all'articolo   9   del   medesimo   decreto
legislativo".