ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1993, N. 364. L'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - 1. I commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, sono abrogati". Dopo l'articolo 9, e' inserito il seguente: "Art. 9-bis. - 1. Nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero di grazia e giustizia puo' conferire gli affidamenti a terzi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, indipendentemente dal loro inserimento nel pi- ano triennale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo".