Art. 2.
  1. Relativamente alle controversie che alla  data  del  15  gennaio
1993  erano  pendenti  davanti alla Commissione tributaria centrale o
per le quali pendeva il termine per l'impugnativa davanti allo stesso
organo,  il  ricorrente  e  qualsiasi  altra  parte,  ai  fini  della
prosecuzione  del  procedimento,  possono  presentare,  entro  il  28
febbraio  1994,  istanza  di  trattazione  dinanzi  alla  Commissione
tributaria  centrale  a  norma dell'articolo 75, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 1
del presente decreto,  qualora  non  abbiano  presentato  l'anzidetta
istanza  entro  il  15  luglio 1993. La presentazione dell'istanza di
trattazione produce l'inefficacia del decreto,  di  cui  al  predetto
articolo 75, comma 2, dichiarativo dell'estinzione del giudizio.