Art. 3. 
  1. All'articolo 6 della  legge  29  dicembre  1990,  n.  405,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 2 le parole: "entro il giorno  20"  sono  sostituite
dalle seguenti: "entro il giorno 27" ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "In  alternativa,  l'obbligo  relativo  all'acconto
puo' essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo  non
inferiore  all'imposta  che  risulta  dovuta  tenendo   conto   delle
annotazioni eseguite, o che avrebbero  dovuto  essere  eseguite,  nei
registri di cui agli articoli 23, 24 e  25  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal  1  al  20  dicembre
ovvero  dal  1  ottobre  al  20  dicembre  a  seconda  che  obbligati
all'adempimento siano contribuenti che effettuano le liquidazioni con
cadenza  mensile,  ovvero  trimestrale;  nel  calcolo   dell'acconto,
inoltre, deve tenersi conto, in aumento, delle imposte relative  alle
operazioni, comprese quelle intracomunitarie, effettuate a  novembre,
se non annotate in tale mese, e a  quelle  effettuate  dal  1  al  20
dicembre, ancorche' non siano decorsi i termini  di  emissione  della
fattura o di registrazione, e  puo'  tenersi  conto  in  diminuzione,
relativamente agli acquisti  intracomunitari,  di  un  importo  pari,
rispettivamente, per i contribuenti che  effettuano  le  liquidazioni
con cadenza mensile, ovvero trimestrale,  a  due  terzi  dell'imposta
detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro di  cui
all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 
633 del 1972 per il mese di novembre, ovvero a otto noni dell'imposta
detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro di  cui
al  citato  articolo  25  per  il   trimestre   luglio-settembre;   i
contribuenti che affidano  a  terzi  la  tenuta  della  contabilita',
avvalendosi ai fini delle liquidazioni dell'opzione di cui  al  primo
comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
633 del 1972,  possono  determinare  l'ammontare  dell'acconto  nella
misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per
il mese di dicembre; il calcolo dell'importo da versare  deve  essere
eseguito entro il 27 dicembre con l'osservanza delle modalita' di cui
all'articolo  27,  primo  e  terzo  comma,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972."; 
    b) al  comma  5  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
"Tuttavia,  se  l'acconto  e'  stato   calcolato   con   riferimento,
rispettivamente,alle liquidazioni per  il  mese  di  dicembre  o  per
l'ultimo  trimestre  o  all'imposta  risultante  dalla  dichiarazione
annuale relativa all'anno in corso, la soprattassa si applica solo se
l'importo versato e' inferiore all'ammontare dovuto di oltre il 5 per
cento di quest'ultimo."; 
    c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
  "5-bis. Per la riscossione dei versamenti di  cui  al  comma  2  si
applicano le disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
finanze 11 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  193
del 19 agosto 1989, e al decreto del Presidente della  Repubblica  28
gennaio 1988, n. 43; le aziende e gli istituti di credito delegati al
pagamento ed i concessionari devono versare comunque non oltre il  30
dicembre le somme riscosse entro il 27 dicembre.".