Art. 3. 1. All'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2 le parole: "entro il giorno 20" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 27" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In alternativa, l'obbligo relativo all'acconto puo' essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo non inferiore all'imposta che risulta dovuta tenendo conto delle annotazioni eseguite, o che avrebbero dovuto essere eseguite, nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1 al 20 dicembre ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre a seconda che obbligati all'adempimento siano contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile, ovvero trimestrale; nel calcolo dell'acconto, inoltre, deve tenersi conto, in aumento, delle imposte relative alle operazioni, comprese quelle intracomunitarie, effettuate a novembre, se non annotate in tale mese, e a quelle effettuate dal 1 al 20 dicembre, ancorche' non siano decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione, e puo' tenersi conto in diminuzione, relativamente agli acquisti intracomunitari, di un importo pari, rispettivamente, per i contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile, ovvero trimestrale, a due terzi dell'imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per il mese di novembre, ovvero a otto noni dell'imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro di cui al citato articolo 25 per il trimestre luglio-settembre; i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilita', avvalendosi ai fini delle liquidazioni dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre; il calcolo dell'importo da versare deve essere eseguito entro il 27 dicembre con l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo 27, primo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972."; b) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tuttavia, se l'acconto e' stato calcolato con riferimento, rispettivamente,alle liquidazioni per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre o all'imposta risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno in corso, la soprattassa si applica solo se l'importo versato e' inferiore all'ammontare dovuto di oltre il 5 per cento di quest'ultimo."; c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: "5-bis. Per la riscossione dei versamenti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1989, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; le aziende e gli istituti di credito delegati al pagamento ed i concessionari devono versare comunque non oltre il 30 dicembre le somme riscosse entro il 27 dicembre.".