Art. 4.
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 26 novembre 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  GALLO, Ministro delle finanze
                                  CONSO,   Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
                                  PALADIN,     Ministro     per    il
                                  coordinamento    delle    politiche
                                  comunitarie e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: CONSO