Art. 13. 
                 Pubblicita' effettuata con veicoli 
 
  1. Per la pubblicita' visiva effettuata per conto proprio o  altrui
all'interno  e  all'esterno  di  veicoli  in   genere,   di   vetture
autofilotranviarie, battelli, barche e  simili,  di  uso  pubblico  o
privato,  e'  dovuta  l'imposta  sulla  pubblicita'  in   base   alla
superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati  su  ciascun
veicolo nella misura e con le modalita' previste dall'art. 12,  comma
1; per la pubblicita' effettuata  all'esterno  dei  veicoli  suddetti
sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4. 
  2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico  l'imposta  e'  dovuta  al
comune che ha rilasciato la  licenza  di  esercizio;  per  i  veicoli
adibiti a servizi di linea  interurbana  l'imposta  e'  dovuta  nella
misura della meta' a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e  fine  la
corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta  e'  dovuta  al
comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza  anagrafica
o la sede. 
  3. Per la pubblicita' effettuata per conto proprio  su  veicoli  di
proprieta'  dell'impresa  o  adibiti  ai  trasporti  per  suo  conto,
l'imposta e' dovuta per anno solare al comune ove ha  sede  l'impresa
stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al  comune  ove  sono
domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio
di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno  in
dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa: 
 
    a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg L. 144.000; 
    b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg " 96.000;  c)
per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle 
due precedenti categorie "  48.000.  Per  i  veicoli  circolanti  con
rimorchio la tariffa di cui al 
presente comma e' raddoppiata. 
  4. Per i veicoli di cui al comma 3  non  e'  dovuta  l'imposta  per
l'indicazione del marchio, della  ragione  sociale  e  dell'indirizzo
dell'impresa, purche' sia apposta non piu' di due  volte  e  ciascuna
iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. 
  5. E' fatto  obbligo  di  conservare  l'attestazione  dell'avvenuto
pagamento  dell'imposta  e  di  esibirla  a  richiesta  degli  agenti
autorizzati.