Art. 20. 
                        Riduzioni del diritto 
 
  1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta
alla meta': 
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e  gli  enti
   pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali  e'
   prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21; 
b) per i manifesti di  comitati,  associazioni,  fondazioni  ed  ogni
altro ente che non abbia scopo di lucro; 
c) per i manifesti relativi ad attivita' politiche,  sindacali  e  di
   categoria, culturali,  sportive,  filantropiche  e  religiose,  da
   chiunque realizzate, con il patrocinio o la  partecipazione  degli
   enti pubblici territoriali; 
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici,  religiosi,
a spettacoli viaggianti e di beneficenza; 
e) per gli annunci mortuari.