Art. 21. 
                        Esenzioni dal diritto 
 
  1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: 
    a) i manifesti riguardanti le attivita' istituzionali del  comune
da esso svolte in via  esclusiva,  esposti  nell'ambito  del  proprio
territorio; 
    b) i manifesti delle autorita' militari relativi alle  iscrizioni
nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; 
    c) i manifesti dello Stato, delle regioni  e  delle  province  in
materia di tributi; 
    d) i manifesti delle autorita' di polizia in materia di  pubblica
sicurezza; 
    e) i manifesti relativi ad adempimenti di  legge  in  materia  di
referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali,
amministrative; 
    f) ogni altro manifesto la cui affissione  sia  obbligatoria  per
legge; 
    g) i  manifesti  concernenti  corsi  scolastici  e  professionali
gratuiti regolarmente autorizzati.