Art. 28. 
                   Conferimento della concessione 
 
  1. Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo
di cui all'art. 32 viene effettuato in conformita' all'art. 56  della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e previa adozione di apposito capitolato
d'oneri, mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 89 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827,  integrato  dalle  disposizioni,  ove
compatibili, della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e dell'art.  2-  bis
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. 
  2. La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre  soggetti
iscritti nell'albo di cui all'art. 32 che abbiano capacita' tecnica e
finanziaria  adeguata  alla  classe  di   appartenenza   del   comune
concedente secondo la suddivisione in  categorie  prevista  dall'art.
33.  L'oggetto  della  licitazione   e'   costituito   dalla   misura
percentuale dell'aggio e, se  richiesto,  dall'ammontare  del  minimo
garantito, ovvero dall'importo del canone fisso. 
  3. L'iscrizione nell'albo  e'  comprovata  esclusivamente  mediante
presentazione di certificato rilasciato dalla direzione  centale  per
la  fiscalita'  locale  del  Ministero  delle  finanze  in  data  non
anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara. 
  4.  I  soggetti  partecipanti  alla  licitazione  debbono   fornire
apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26  della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che loro  stessi  ed  i  soci
della societa' che rappresentano non detengono, a  qualsiasi  titolo,
direttamente  od  indirettamente,   interessi   in   altre   societa'
partecipanti   alla   licitazione   stessa;   la   omissione    della
dichiarazione o la sua  falsa  attestazione  comportano  la  nullita'
della concessione, ove non sia iniziata la gestione, o  la  decadenza
dalla stessa a norma dell'art. 30, comma 1, lettera d). 
  5.  Quando  almeno  due  licitazioni   risultino   infruttuose   la
concessione puo' essere conferita mediante trattativa privata; in tal
caso la durata della concessione non  puo'  essere  superiore  a  tre
anni, con esclusione della possibilita' di rinnovo. 
  6. Nell'ipotesi di  affidamento  in  concessione  del  servizio  ad
azienda speciale, l'aggio, il minimo garantito ovvero il canone fisso
sono determinati dal comune con apposita convenzione. 
 
          Note all'art. 28:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  56  della  legge
          142/1990:
             "Art.  56  (Deliberazioni  a contrarre e relative proce-
          dure). - 1.  la  stipulazione  dei  contratti  deve  essere
          preceduta da apposita deliberazione indicante:
               a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
               b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
          ritenute essenziali;
               c) le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle
          disposizioni   vigenti   in   materia  di  contratti  delle
          amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne  sono  alla
          base.
             2.  Gli enti locali si attengono alle procedure previste
          dalla normativa della Comunita' economica europea  recepita
          o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.".
             -  Il  testo  dell'art. 89 del regio decreto n. 827/1924
          (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
          contabilita' generale dello Stato) e' il seguente:
             "Art. 89. - Si procede alla licitazione privata:
               a) invitando per mezzo di avvisi particolari persone o
          ditte  ritenute  idonee  per l'oggetto della licitazione, a
          comparire  in  luogo,  giorno  ed  ora   determinata,   per
          presentare le loro offerte;
               b)  mediante  l'invio,  alle  persone che si presumono
          idonee per l'oggetto della licitazione, di  uno  schema  di
          atto  in  cui  sia  descritto  l'oggetto  dell'appalto e le
          condizioni generali e speciali, con invito  di  restituirlo
          munito  della  propria firma e colla offerta del prezzo pel
          quale  sarebbero  disposte  ad  eseguire  l'appalto  o  con
          l'indicazione  del miglioramento sul prezzo base, se questo
          sia stato stabilito dall'amministrazione.
             Nel primo caso gli invitati presentano le loro offerte a
          voce se la licitazione dev'essere verbale, o  per  iscritto
          se ad offerte segrete.
             Se  altrimenti  non  sia  stato  indicato  negli avvisi,
          l'autorita' delegata, dopo invitati ancora i concorrenti  a
          fare  una  nuova  offerta  a  miglioramento  di quella piu'
          vantaggiosa presentata, aggiudica l'impresa, seduta  stante
          al migliore offerente.
             Nel  secondo  caso,  l'autorita'  che  deve  aggiudicare
          l'appalto, in un giorno ed ora da  indicarsi  alle  persone
          state  invitate  a  concorrere,  procede in pubblica seduta
          all'apertura delle  obbligazioni  ricevute  e  delibera  la
          provvista  od  il  lavoro  al  miglior offerente, stendendo
          verbale di  deliberamento  dal  quale  risultino  le  ditte
          invitate  a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della
          licitazione.
             Tale verbale deve essere corredato anche di copia  delle
          obbligazioni ricevute dalle ditte concorrenti e non rimaste
          deliberatarie.
             Sono  applicabili  alle  licitazioni  private  le  norme
          sancite dagli articoli 67, 68, 69, 72, 75, 76, 77 e 83.
             Se la licitazione privata  e'  fatta  col  metodo  delle
          offerte  segrete  di  cui all'articolo 73, lettera b), cio'
          deve essere dichiarato nell'invito.
             Sono ammesse le offerte per procura, ma non  quelle  per
          persona da nominare.".
             -  Si  trascrive  il testo della legge n. 14/1973 (Norme
          sui procedimenti di gara negli appalti di  opere  pubbliche
          madiante  licitazione  privata):  "Art.  1. - Per tutti gli
          appalti  di  opere   che   si   eseguono   a   cura   delle
          amministrazioni  pubbliche  e degli enti pubblici, dei loro
          concessionari,  nonche' di opere che si eseguono da cooper-
          ative  e  consorzi  ammesse   a   contributo   o   concorso
          finanziario  dello  Stato  o  di  enti  pubblici,  si  puo'
          procedere, in caso di licitazione privata, soltanto in  uno
          dei seguenti modi:
               a) con il metodo di cui all'articolo 73 lettera c) del
          regio  decreto 23 maggio 1924, n. 827 e con il procedimento
          previsto dal successivo articolo 76, commi primo, secondo e
          terzo, senza prefissione di alcun limite di  aumento  o  di
          ribasso;
               b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la
          media, ai sensi del successivo articolo 2;
               c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la
          media finale, ai sensi del successivo articolato 3;
               d) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la
          media, ai sensi del successivo articolo 4;
               e)  mediante  offerte  di prezzi unitari, ai sensi del
          successivo articolo 5.
             Art. 2. - Quando la licitazione privata si tiene con  il
          metodo di cui all'articolo 1, lettera b), l'ente appaltante
          stabilisce  preventivamente e indica in una scheda segreta,
          chiusa in busta sigillata, i limiti  di  minimo  e  massimo
          ribasso che le offerte non devono oltrepassare.
             Il  limite  di  massimo  ribasso deve superare quello di
          minimo di almeno il 5 per cento del prezzo posto a base  di
          gara.
             L'autorita'  che  presiede  la  gara, dopo aver aperte e
          lette tutte le offerte ammesse, apre la scheda  segreta  in
          presenza  del  pubblico  e  legge  ad alta voce i limiti di
          minimo e massimo  ribasso  in  essa  indicati;  esclude  le
          offerte che risultino rispettivamente inferiori o superiori
          a  detti  limiti ed effettua la media delle offerte rimaste
          in gara.
             L'aggiudicazione  viene  fatta  al  concorrente  che  ha
          presentato  l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che piu'
          si avvicina per difetto o per eccesso a tale media. In caso
          di equidistanza, l'aggiudicazione viene effettuata a favore
          dell'offerta che piu' si avvicina alla media per eccesso.
             Quando sia stata presentata, o sia rimasta in  gara  una
          sola  offerta,  compresa  nei  limiti indicati nella scheda
          segreta, l'aggiudicazionee' effettuata a favore  dell'unico
          concorrente.
             Art.  3. - Quando la licitazione privata si tiene con il
          metodo di cui all'articolo 1, lettera c), l'ente appaltante
          stabilisce preventivamente e indica in una scheda  segreta,
          chiusa  in  busta  sigillata,  i limiti di minimo e massimo
          ribasso che le offerte non devono oltrepassare.
             Il limite di massimo ribasso  deve  superare  quello  di
          minimo  di almeno il 5 per cento del prezzo posto a base di
          gara.
             L'autorita' che presiede la gara,  dopo  aver  aperte  e
          lette  tutte  le offerte ammesse, apre la scheda segreta in
          presenza del pubblico e legge ad  alta  voce  i  limiti  di
          minimo  e  massimo  ribasso  in  essa  indicati; esclude le
          offerte che risultino rispettivamente inferiori o superiori
          a  detti limiti, effettua la media delle offerte rimaste in
          gara e media poi il risultato ottenuto  con  il  limite  di
          massimo ribasso.
             L'aggiudicazione  viene  fatta  al  concorrente  che  ha
          presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che  piu'
          si avvicina per difetto a tale ultima media.
             Quando  sia  stata presentata, o sia rimasta in gara una
          sola offerta, compresa nei  limiti  indicati  nella  scheda
          segreta,  l'aggiudicazionee' effettuata a favore dell'unico
          concorrente.
             Art. 4. - Quando la licitazione privata si tiene con  il
          metodo  di  cui all'articolo 1, lettera d), l'autorita' che
          presiede la gara, aperte e lette tutte le offerte  ammesse,
          ne forma la graduatoria.
             Vengono  prese  in  considerazione e mediate fra loro le
          offerte che presentino i maggiori ribassi, in  ragione  del
          50  per  cento di tutte le offerte se in numero complessivo
          pari, e del 50 per cento arrotondato all'unita'  superiore,
          se in numero complessivo dispari.
             L'aggiudicazione  viene  fatta  al  concorrente  che  ha
          presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che  piu'
          si  avvicina  per  difetto alla media ricavata ai sensi del
          precedente comma.
             Qualora    siano    state    ammesse    due     offerte,
          l'aggiudicazione e' effettuata a favore del concorrente che
          ha  proposto  l'offerta  piu' vantaggiosa; se viene ammesse
          l'offerta  di  un  solo  concorrente,  l'aggiudicazione  e'
          effettuata a favore di questo.
             Art.  5. - Quando la licitazione privata si tiene con il
          metodo di cui all'articolo 1, lettera e), l'ente appaltante
          invia ai concorrenti,  unitamente  alla  lettera  d'invito,
          l'elenco   descrittivo   delle  voci  relative  alle  varie
          categorie   di   lavoro,   senza   la    indicazione    dei
          corrispondenti  prezzi  unitari, e un modulo a piu' colonne
          denominato: "lista delle categorie di  lavoro  e  forniture
          previste per l'esecuzione dell'appalto".
             Nel  suddetto  modulo,  autenticato  in  ogni suo foglio
          dall'ente  appaltante,  quest'ultimo   riporta   per   ogni
          categoria di lavoro e fornitura:
               a) nella prima colonna, l'indicazione delle voci rela-
          tive   alle   varie  categorie  di  lavoro,  con  specifico
          riferimento all'elenco descrittivo;
               b) nella seconda colonna,  l'unita'  di  misura  e  il
          quantitativo previsto per ciascuna voce.
             Nel   termine  fissato  con  la  lettera  di  invito,  i
          concorrenti rimettono all'ente appaltante, unitamente  agli
          altri  documenti  richiesti, il modulo di cui ai precedenti
          commi,  completato,  nella  terza  colonna,  con  i  prezzi
          unitari che essi si dichiarano disposti ad offrire per ogni
          voce  relativa  alle  varie  categorie  di lavoro, e, nella
          quarta colonna, con i prodotti dei quantitativi  risultanti
          dalla seconda colonna per i prezzi indicati nella terza. Il
          prezzo  complessivo  offerto,  che  e'  rappresentato dalla
          somma di tali prodotti, viene indicato dal  concorrente  in
          calce al modulo stesso.
             I  prezzi  unitari sono indicati in cifre ed in lettere:
          vale, per il caso di discordanza,  il  prezzo  indicato  in
          lettere.  Il  modulo  e' sottoscritto in ciascun foglio dal
          concorrente e non puo' presentare correzioni che non  siano
          da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.
             L'autorita'  che presiede la gara apre i pieghi ricevuti
          e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio  e
          le  eventuali  correzioni  apportate  nel modo indicato nel
          precedente comma. Legge ad alta voce il prezzo  complessivo
          offerto da ciascun concorrente e forma la graduatoria delle
          offerte.
             Successivamente  la stessa autorita' procede, in sede di
          gara, alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente
          che ha offerto il prezzo complessivo piu'  vantaggioso  per
          l'Amministrazione, tenendo per validi e immutabili i prezzi
          unitari e provvedendo ove si riscontrino errori di calcolo,
          a  correggere  i  prodotti o la somma di cui al terzo comma
          del presente articolo.
             Se non vi siano correzioni da apportare o se, nonostante
          queste, l'offerta verificata  resti  la  piu'  vantaggiosa,
          l'autorita'  che  presiede  la  gara  aggiudica i lavori al
          concorrente  per  il  prezzo   complessivo,   eventualmente
          rettificato.
             Nel  caso in cui, per effetto delle correzioni apportate
          all'offerta verificata, risulti che il  prezzo  complessivo
          piu' vantaggioso e' stato proposto da altro concorrente, la
          aggiudicazione  viene  dichiarata a favore di questi, anche
          in tal caso previa verifica dei conteggi presentati.
             Le sedute di gara possono essere sospese  ed  aggiornate
          ad altra ora o al giorno successivo.
             L'ente appaltante puo' prestabilire, comunicandolo nelle
          lettere  di invito alla gara, il prezzo massimo complessivo
          che le offerte non devono oltrepassare.
             I prezzi unitari indicati dal concorrente aggiudicatario
          valgono quali prezzi contrattuali.
             Qualora l'offerta contenga, per categorie  di  lavori  o
          forniture  che  incidano  in misura non superiore al 10 per
          cento  dell'importo  totale,  prezzi   manifestamente   non
          adeguati  rispetto  alle  previsioni,  nel  contratto sara'
          previsto che tali  prezzi  valgono  entro  i  limiti  delle
          quantita'  di  lavori riportati nell'offerta, aumentati del
          20 per cento. Per le quantita' eccedenti,  i  nuovi  prezzi
          saranno  determinati  con  il  procedimento  previsto dagli
          articoli 21 e 22 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.
             La  cauzione  provvisoria,  prestata   dal   concorrente
          aggiudicatario,  resta vincolata fino alla stipulazione del
          contratto, ovvero  fino  all'eventuale  annullamento  della
          aggiudicazione  di  cui  al  penultimo  comma  del presente
          articolo; le cauzioni provvisorie degli  altri  concorrenti
          vengono svincolate non appena ultimata la gara.
             Qualora    l'offerta    risultata   aggiudicataria,   ed
          eventualmente altre offerte  presentino  manifestamente  un
          carattere  anormalmente  basso rispetto alla prestazione, o
          gravi squilibri fra i  prezzi  unitari,  l'ente  appaltante
          verifica  la  composizione delle offerte e, non oltre dieci
          giorni dalla data della  gara,  chiede  agli  offerenti  di
          presentare,  nel  termine  di  dieci  giorni  dalla data di
          ricezione della richiesta, le analisi di tutti o di  alcuni
          dei prezzi unitari e le altre giustificazioni necessarie.
             Quando tali elementi non siano presentati, o non vengano
          ritenuti  adeguati,  l'ente  appaltante  annulla,  con atto
          motivato, la aggiudicazione, esclude  le  offerte  ritenute
          inaccettabili ed appalta i lavori in favore del concorrente
          che  segue nella graduatoria, il quale resta vincolato alla
          propria offerta per non  oltre  trenta  giorni  dalla  data
          della gara.
             Nel caso in cui quest'ultimo concorrente non si presti a
          stipulare  il  contratto  di  appalto, l'ente appaltante ha
          diritto di pretendere, a titolo  di  penalita',  una  somma
          pari   all'ammontare   gia'   stabilito   per  la  cauzione
          provvisoria, che verra' riscossa secondo le norme di cui al
          testo unico sulla riscossione  delle  entrate  patrimoniali
          dello Stato, approvate con regio decreto 14 aprile 1910, n.
          639.
             Art.  6.  - Per i procedimenti relativi alle licitazioni
          private che si tengono nei  modi  previsti  dai  precedenti
          articoli  2,  3,  4, 5 si applicano le norme del titolo II,
          capo III, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e  suc-
          cessive modifiche, in quanto compatibili.
             Art.  7. - Quando si procede, all'appalto delle opere di
          cui al precedente  art.  1  mediante  licitazione  privata,
          l'ente   appaltante   da'  preventivo  avviso  della  gara.
          L'avviso e' pubblicato sul foglio  delle  inserzioni  della
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica,  se  l'importo  dei
          lavori da appaltare  sia  almeno  pari  ad  un  miliardo  e
          duecento  milioni di lire, e sul bollettino ufficiale della
          regione nella quale ha sede la stazione appaltante,  se  il
          predetto  importo  sia  inferiore ad un miliardo e duecento
          milioni di lire, nonche' in ogni caso,  per  estratto,  sui
          principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi
          particolare   diffusione  nella  regione  ove  ha  sede  la
          stazione appaltante.
             La  pubblicazione  e'  sempre  fatta  sul  foglio  delle
          inserzioni  della  Gazzetta  ufficiale,  quando la gara sia
          indetta     direttamente     dagli     organi      centrali
          dell'amministrazione  dello  Stato,  dell'Azienda nazionale
          autonoma  delle  strade  e  dagli  altri  enti  ed  aziende
          autonome a carattere nazionale.
             La  pubblicazione,  quando l'importo dei lavori posti in
          gara non raggiunge i 100 milioni di lire, viene  effettuata
          nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede.
             Qualora  sussistano comprovati motivi di necessita' e di
          urgenza, la pubblicazione relativa a gare  il  cui  importo
          sia  non  superiore  ai  300 milioni e non inferiore ai 100
          milioni puo' essere effettuata in appositi  albi  dell'ente
          appaltante  o,  in  mancanza, nell'albo pretorio del comune
          ove l'ente ha sede.
             Non si fa' luogo a  pubblicazione  quando  questa  possa
          apparire  in  contrasto  con  le  finalita'  per le quali i
          lavori si debbano eseguire.
             L'avviso di gara, di cui la primo comma, contiene:
               a) l'indicazione dell'ente  che  intende  appaltare  i
          lavori  e  dell'ufficio al quale debbono essere indirizzare
          le domande di cui alla successiva lettera d);
               b) la indicazione sommaria delle opere  da  eseguirsi,
          nonche' dell'importo a base di appalto - anche approssimato
          -  quando  la conoscenza del medesimo sia necessaria per la
          presentazione dell'offerta:
               c)  la  indicazione  della  procedura   adottata   per
          l'aggiudicazione dei lavori;
               d)  la  indicazione  di  un termine non inferiore a 10
          giorni dalla pubblicazione della notizia,  entro  il  quale
          gli  interessati  possono  chiedere di essere invitati alla
          gara.
             La richiesta di invito  non  vincola  l'Amministrazione.
          Gli  inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni
          dalla  pubblicazione  dell'avviso.  Scaduto  tale  termine,
          l'ente e' tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione.
             La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
          inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
          della  Repubblica  italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque
          spetti di osservarla e di farla osservare come legge  dello
          Stato.".
             - Il testo dell'art. 2- bis del decreto-legge n. 65/1989
          (convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n. 155/1985)
          recante disposizioni in materia di finanza pubblica  e'  il
          seguente:
             "Art. 2- bis - 1. Al fine della regolarita' delle proce-
          dure  relative  all'affidamento  delle  gare  inerenti  gli
          appalti pubblici, la pubblica amministrazione deve valutare
          l'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 24 della  legge
          8  agosto 1977, n. 584, ed ai sensi dell'art. 5 della legge
          2 febbraio 1973, n. 14.
             2. Tuttavia, per un periodo che si estende  sino  al  31
          dicembre  1992,  la pubblica amministrazione puo' escludere
          dalla gara le offerte che  presentano  una  percentuale  di
          ribasso   superiore  alla  media  delle  percentuali  delle
          offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale  non
          inferiore al 7 per cento, senza necessita' di rispettare le
          procedure richiamate nel comma 1. Il calcolo della media e'
          fatto non tenendo conto delle offerte in aumento.
             3.  La facolta' di esclusione di cui al comma 2, nonche'
          il valore percentuale di  incremento  della  media  debbono
          essere  indicati  nel  bando  o avviso di gara. La medesima
          facolta'  non  e'  esercitabile  qualora  il  numero  delle
          offerte valide risulti inferiore a quindici.
             4.  E'  abrogato  il comma 2 dell'art. 17 della legge 11
          marzo 1988, n. 67".
             - Si trascrive il testo degli articoli 4, 20 e 26  della
          legge  n.    15/1968  recante  "Norme  sulla documentazione
          amministrativa e sulla legalizzazione e  autenticazione  di
          firme.".
             "Art.   4   (Dichiarazione   sostitutiva   dell'atto  di
          notorieta'). -  L'atto  di  notorieta'  concernente  fatti,
          stati  o  qualita' personali che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
          a  ricevere  la  documentazione,  o  dinanzi  ad un notaio,
          cancelliere,  segretario  comunale,  o  altro   funzionario
          incaricato    dal   sindaco,   il   quale   provvede   alla
          autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle
          modalita' di cui all'art. 20.".
             "Art. 20 (Autenticazione  delle  sottoscrizioni).  -  La
          sottoscrizione  di  istanze  da  produrre agli organi della
          pubblica  amministrazione  puo'  essere  autenticata,   ove
          l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente
          a  ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere,
          segretario comunale, o  altro  funzionario  incaricato  dal
          sindaco.
             L'autenticazione  deve  essere  redatta  di seguito alla
          sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da  parte  del
          pubblico  ufficiale,  che la sottoscrizione stessa e' stata
          apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita'
          della persona che sottoscrive.
             Il pubblico ufficiale che  autentica  deve  indicare  le
          modalita'  di  identificazione,  la  data  e il luogo della
          autenticazione, il proprio nome  e  cognome,  la  qualifica
          rivestita,  nonche'  apporre la propria firma per esteso ed
          il timbro dell'ufficio.
             Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei
          fogli intermedi e' sufficiente che  il  pubblico  ufficiale
          aggiunga la propria firma.".
             "Art.  26 (Sanzioni penali). - Le dichiarazioni mendaci,
          la falsita' negli atti e  l'uso  di  atti  falsi  nei  casi
          previsti  dalla  presente  legge  sono  puniti ai sensi del
          codice penale e delle leggi speciali in materia.
             A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente  dati
          non piu' rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso
          e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2,
          3, 4, 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale.
             Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano
          commessi  per  ottenere  la nomina ad un pubblico ufficio o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il   giudice,   nei   casi   piu'   gravi,  puo'  applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione o arte.
             Il  pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o
          al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la
          dichiarazione  o  esibisce  l'atto  sulla   responsabilita'
          penale  cui  puo'  andare incontro in caso di dichiarazione
          mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non
          piu' rispondenti a verita'.
             Nella  denominazione  di atti usata nei precedenti commi
          sono compresi gli atti e documenti  originali  e  le  copie
          autentiche contemplati dalla presente legge.".