Art. 33. 
                        Iscrizione nell'albo 
  1.  Nell'albo  nazionale  dei   concessionari   del   servizio   di
accertamento  e  riscossione  dei  tributi  comunali  possono  essere
iscritte persone fisiche  e  societa'  di  capitale  aventi  capitale
interamente versato, costituito unicamente da quote o azioni  di  cui
siano titolari persone fisiche. 
  2. L'iscrizione nell'albo e'  subordinata  al  riconoscimento,  nei
confronti della persona fisica  e  dei  legali  rappresentanti  della
societa', di idonei requisiti morali e della mancanza delle cause  di
incompatibilita' di cui  al  comma  1  dell'art.  29,  nonche'  della
capacita' tecnica e  finanziaria  a  ben  condurre  la  gestione  dei
tributi comunali. 
  3. Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  da  adottare  ogni
triennio, sono stabiliti i criteri di commisurazione della  capacita'
finanziaria degli iscritti nell'albo, fermo restando in ogni caso  la
loro suddivisione in due categorie  in  relazione  all'entita'  delle
garanzie fornite o  del  capitale  sociale.  Per  il  passaggio  alla
categoria superiore e' comunque indispensabile la  capacita'  tecnica
acquisita attraverso la gestione, anche in tempi diversi,  di  almeno
dieci comuni delle ultime due classi. 
  4. E' fatto divieto di contemporaneo svolgimento dell'attivita'  di
concessionario  e  di  commercializzazione   di   pubblicita';   tale
condizione  deve  essere  attestata   dalle   persone   fisiche   con
dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della  legge  4
gennaio 1968, n. 15, ovvero deve essere prevista nello statuto  della
societa'. 
  5. La direzione centrale per la  fiscalita'  locale  del  Ministero
delle finanze puo' disporre d'ufficio gli  accertamenti  che  ritenga
necessari ai fini della iscrizione. 
  6. Le determinazioni in ordine all'iscrizione o alla  cancellazione
dall'albo  sono  adottate  con  provvedimento  motivato,  sentita  la
commissione di cui all'art. 32. 
 
           Nota all'art. 33:
             -  Per il testo degli articoli 4, 20 e 26 della legge n.
          15/1968 si veda nelle note all'art. 28.