Art. 34. 
                       Cancellazione dall'albo 
 
  1. La cancellazione dall'albo puo' essere chiesta dall'iscritto  in
qualunque momento. 
  2. Si procede alla  cancellazione  d'ufficio  nei  confronti  degli
iscritti che siano stati dichiarati decaduti ai sensi  dell'art.  30,
comma  1,  lettere  c),  d),  e),  f)  e  g),  escluse  le  cause  di
incompatibilita'  di  cui  al  comma  2  dell'art.  29,  nonche'  nei
confronti dei soggetti che entro il 31  marzo  di  ciascun  anno  non
abbiano presentato alla direzione centrale per la  fiscalita'  locale
del Ministero delle finanze  l'attestazione  dell'eseguito  pagamento
della tassa di concessione governativa relativa all'anno in corso.