Art. 37. 
                     Norme finali e abrogazioni 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta  del  Ministro  delle  finanze,  previa  deliberazione   del
Consiglio dei Ministri,  le  tariffe  in  materia  di  imposta  sulla
pubblicita' e di diritto sulle pubbliche  affissioni  possono  essere
adeguate, comunque non prima di due anni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto legislativo, nel limite della  variazione
percentuale dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie  di
operai e impiegati, rilevato dalla fine del mese precedente  la  data
di emanazione del decreto rispetto al medesimo  indice  rilevato  per
l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si as-
sume come riferimento la data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri accertano  l'entita'  delle  variazioni,  indicano  i  nuovi
importi e stabiliscono la data a  decorrere  dalla  quale  essi  sono
applicati. 
  2. Con decorrenza dal 1 gennaio 1994 e'  abrogato  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  639,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' ogni altra norma incompatibile
con le disposizioni del presente capo. 
  3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18  marzo
1959, n. 132, e nell'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856. 
 
          Note all'art. 37:
             -  Il  D.P.R. n. 639/1972 disciplina l'"Imposta comunale
          sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni".
             - Il  testo  della  legge  n.  132/1959  (Norme  per  la
          pubblicita' sui fabbricati, manufatti, impianti e materiale
          rotabile  di  pertinenza  delle Ferrovie dello Stato) e' il
          seguente:
             "Articolo unico. - E' riservato allo Stato il diritto di
          esercitare la pubblicita' sui beni demaniali e patrimoniali
          affidati alla Amministrazione delle  ferrovie  dello  Stato
          anche   quando   la   pubblicita'  stessa  sia  visibile  o
          percettibile da  aree  o  strade  comunali,  provinciali  e
          statali,   nonche'   sui   veicoli  di  proprieta'  privata
          circolanti sulle linee.
             La pubblicita' di cui al comma precedente e'  esercitata
          dall'Amministrazione   delle   ferrovie   dello   Stato   o
          direttamente o mediante concessione.
             Restano  ferme  le  disposizioni  del  decreto-legge  22
          maggio  1933, n.   608, e del regolamento 9 maggio 1935, n.
          1149,  e  successive  modificazioni,   relativamente   alla
          pubblicita'  impiantata  in  sede  privata e visibile dalle
          sedi ferroviarie nonche' le disposizioni  che  regolano  la
          pubblicita' nell'interesse dei monumenti e del paesaggio.".
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 10 della legge n.
          856/1986  (Norme  per  la  ristrutturazione  della   flotta
          pubblica  (Gruppo  Finmare)  e  interventi  per l'armamento
          privato):
             "Art. 10. - 1. Le scritte sui  containers  indicanti  il
          nome del proprietario o dell'utilizzatore non costituiscono
          oggetto  per  l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita'
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 639.".