Art. 4 
                      Categoria delle localita' 
 
  1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicita'  e
del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni
di carattere commerciale, i comuni delle  prime  tre  classi  possono
suddividere le localita' del proprio territorio in due  categorie  in
relazione alla loro importanza, applicando  alla  categoria  speciale
una maggiorazione fino al  centocinquanta  per  cento  della  tariffa
normale. 
  2. Il regolamento comunale deve specificare le  localita'  comprese
nella categoria speciale, la  cui  superficie  complessiva  non  puo'
superare  il  35  per  cento  di  quella  del  centro  abitato,  come
delimitato ai sensi dell'art. 4 del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285; in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche
affissioni  installati  in  categoria  speciale  non  potra'   essere
superiore alla meta' di quella complessiva. 
 
          Nota all'art. 4:
             - Si trascrive  il  testo  dell'art.  4  del  D.Lgs.  n.
          285/1992 (Nuovo codice della strada):
             "Art. 4 (Delimitazione del centro abitato). - 1. Ai fini
          dell'attuazione   della   disciplina   della   circolazione
          stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  codice,  provvede,  con
          deliberazione  della  giunta  alla delimitazione del centro
          abitato.
             2. La deliberazione di delimitazione del centro  abitato
          come  definito  dall'art. 3 e' pubblicata all'albo pretorio
          per trenta  giorni  consecutivi;  ad  essa  viene  allegata
          idonea  cartografia  nella quale sono evidenziati i confini
          sulle strade di accesso.".