Art. 48. 
              Distributori di carburante e di tabacchi. 
                     Determinazione della tassa 
  1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei
relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del  suolo
e del sottosuolo comunale e' dovuta una  tassa  annuale  in  base  ai
seguenti limiti minimi e massimi: 
    

 Classi    Localita' dove sono                 Minimo      Massimo
di comuni   situati gli impianti                 lire        lire
    -                -                             -           -
          |   a) centro abitato                  100.000     150.000
          |   b) zona limitrofa                   70.000     105.000
Classe I  |   c) sobborghi e zone periferiche     40.000      60.000
          |   d) frazioni                         20.000      30.000
          |   a) centro abitato                   90.000     135.000
          |   b) zona limitrofa                   50.000      90.000
Classe II |   c) sobborghi e zone periferiche     30.000      45.000
          |   d) frazioni                         15.000      22.000
          |   a) centro abitato                   84.000     132.000
          |   b) zona limitrofa                   54.000      81.000
Classe III|   c) sobborghi e zone periferiche     30.000      45.000
          |   d) frazioni                         15.000      22.000
          |   a) centro abitato                   76.000     114.000
          |   b) zona limitrofa                   46.000      69.000
Classe IV |   c) sobborghi e zone periferiche     20.000      30.000
          |   d) frazioni                         10.000      15.000
          |   a) centro abitato                   60.000      90.000
          |   b) zona limitrofa                   50.000      75.000
Classe V  |   c) sobborghi e zone periferiche     30.000      45.000
          |   d) frazioni                         10.000      15.000


    
2. Per l'occupazione del suolo e sottosuolo  provinciale  la  tassa
annuale va determinata entro il limite minimo di L. 10.000 e  massimo
di L. 15.000.
3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un
solo serbatoio sotterraneo  di  capacita'  non  superiore  a  tremila
litri. Se il serbatoio  e'  di  maggiore  capacita',  la  tariffa  va
aumentata di un quinto per ogni  mille  litri  o  frazione  di  mille
litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento  sulla  misura  della
capacita'.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o  piu'  serbatoi
sotterranei di differente capacita', raccordati tra  loro,  la  tassa
nella misura stabilita dal presente  articolo,  viene  applicata  con
riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di un  quinto
per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o  piu'  serbatoi
autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui al presente articolo  e'  dovuta  esclusivamente
per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale  e  provinciale
effettuata con  le  sole  colonnine  montanti  di  distribuzione  dei
carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i  relativi  serbatoi
sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo con un  chiosco  che
insiste su di una superficie non superiore a quattro metri  quadrati.
Tutti gli ulteriori spazi ed aree  pubbliche  eventualmente  occupati
con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali  o  decorative,
ivi compresi le tettoie, i  chioschi  e  simili  per  le  occupazioni
eccedenti  la  superficie  di  quattro   metri   quadrati,   comunque
utilizzati, sono  soggetti  alla  tassa  di  occupazione  di  cui  al
precedente art. 44, ove per  convenzione  non  siano  dovuti  diritti
maggiori.
7. Per l'impianto e l'esercizio di  apparecchi  automatici  per  la
distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del  suolo  o
soprassuolo comunale e' dovuta una tassa annuale nei seguenti  limiti
minimi e massimi:
    

 Classi    Localita' dove sono                 Minimo      Massimo
di comuni   situati gli impianti                 lire        lire
    -                -                             -           -
          |   a) centro abitato                   30.000      45.000
          |   b) zona limitrofa                   20.000      30.000
I, II e   |   c) frazioni, sobborghi e
 III      |      zone periferiche                 15.000      22.000
          |   a) centro abitato                   20.000      30.000
          |   b) zona limitrofa                   15.000      22.000
IV e V    |   c) frazioni, sobborghi e
          |      zone periferiche                 10.000      15.000


    
  8. Per l'occupazione del suolo o soprassuolo provinciale  la  tassa
annuale e' fissata entro il limite minimo di L. 10.000 e  massimo  di
L. 15.000.