Art. 58. 
                       Istituzione della tassa 
  1. Per il servizio relativo allo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
urbani interni ed equiparati ad ogni effetto ai sensi  dell'art.  60,
svolto in regime di privativa nell'ambito del centro  abitato,  delle
frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso  alle  zone  del
territorio  comunale  con  insediamenti  sparsi,  i  comuni   debbono
istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento
ed applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni  e
dei criteri di cui alle norme seguenti.