Art. 66. 
              Tariffe per particolari condizioni di uso 
  1. Sono computate per la meta' le  superfici  riguardanti  le  aree
scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui  al  comma
2. 
  2. Sono computate nel limite del 25 per cento le aree scoperte  che
costituiscono  pertinenza  od   accessorio   dei   locali   ed   aree
assoggettabili a tassa. 
  3. La tariffa unitaria  puo'  essere  ridotta  di  un  importo  non
superiore ad un terzo nel caso di: 
     a) abitazioni con unico occupante; 
     b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od  altro
uso limitato e discontinuo a condizione  che  tale  destinazione  sia
specificata nella  denuncia  originaria  o  di  variazione  indicando
l'abitazione di residenza e  l'abitazione  principale  e  dichiarando
espressamente di non  voler  cedere  l'alloggio  in  locazione  o  in
comodato, salvo accertamento da parte del comune; 
     c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad
-4o stagionale o ad uso non continuativo, ma  ricorrente,  risultante
da licenza o autorizzazione  rilasciata  dai  competenti  organi  per
l'esercizio dell'attivita'. 
  4. La tariffa unitaria puo' essere ridotta: 
    a) di  un  importo  non  superiore  ad  un  terzo  nei  confronti
dell'utente che, versando nelle circostanze di cui  alla  lettera  b)
del comma 3, risieda  o  abbia  la  dimora,  per  piu'  di  sei  mesi
all'anno, in localita' fuori del territorio nazionale; 
    b) di un importo non superiore al  30  per  cento  nei  confronti
degli agricoltori occupanti  la  parte  abitativa  della  costruzione
rurale. 
  5. Le riduzioni delle superfici  e  quelle  tariffarie  di  cui  ai
precedenti commi  sono  applicate  sulla  base  di  elementi  e  dati
contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione  con
effetto dall'anno successivo. 
  6. Il contribuente e' obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il
venir meno delle condizioni dell'applicazione della  tariffa  ridotta
di cui ai commi 3 e 4; in difetto si provvede al recupero del tributo
a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha
dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili  le  sanzioni
previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76.