Art. 2. 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 29 novembre 1993 
                              SCALFARO 
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri 
                                  COSTA, Ministro dei trasporti 
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro 
                                  SPAVENTA, Ministro del bilan cio  e
                                  della programmazione economica 
Visto, il Guardasigilli: CONSO