Art. 2 
 
  1. Entro il 30 giugno 1994 gli enti  creditizi  pubblici,  del  cui
fondo di dotazione o capitale lo Stato  detiene  la  totalita'  o  la
maggioranza anche relativa, assumono  la  forma  della  societa'  per
azioni secondo le disposizioni della legge 30 luglio 1990, n. 218,  e
del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, escluso il  ricorso
alle operazioni di conferimento di cui all'articolo  6  del  medesimo
decreto  legislativo  n.  356  del  1990.  Si  osservano,  in  quanto
applicabili, le disposizioni  del  decreto  legislativo  20  novembre
1990, n. 357. 
  2. Il  Ministro  del  tesoro  stabilisce  con  proprio  decreto  le
modalita' per il versamento alle societa' per azioni di cui al  comma
1 delle  disponibilita'  di  pertinenza  del  patrimonio  degli  enti
creditizi pubblici originari  esistenti  presso  la  tesoreria  dello
Stato. 
  3. L'oggetto sociale previsto  negli  statuti  delle  societa'  per
azioni derivanti dalla trasformazione  del  Mediocredito  centrale  e
della Cassa  per  il  credito  alle  imprese  artigiane  assicura  il
perseguimento delle finalita' degli enti  originari,  operando  l'una
esclusivamente nell'interesse delle  piccole  e  medie  imprese,  con
eccezione  delle  operazioni  riguardanti  le   esportazioni   e   la
cooperazione  economica  internazionale,  e  l'altra   esclusivamente
nell'interesse delle imprese artigiane. 
  4. Il Ministro del tesoro procede all'alienazione delle  azioni  di
propria pertinenza  della  societa'  derivante  dalla  trasformazione
della Cassa per il credito alle imprese  artigiane.  Le  azioni  sono
offerte  alle  imprese  artigiane   iscritte   agli   albi   previsti
dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, alle  associazioni
artigiane di categoria maggiormente rappresentative  e  alle  cooper-
ative,  ai  consorzi  e  alle  societa'  consortili  anche  in  forma
cooperativa di primo o di secondo grado di cui agli articoli 29 e  30
della legge 5 ottobre 1991,  n.  317.  Le  azioni  eventualmente  non
collocate  presso  tali  soggetti  sono  offerte  in  vendita  ovvero
alienate secondo modalita' idonee a garantire  il  migliore  realizzo
per il servizio all'artigianato, stabilite con decreto  del  Ministro
del tesoro, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, che  si  esprimono  entro
quarantacinque giorni.