Art. 2 1. Entro il 30 giugno 1994 gli enti creditizi pubblici, del cui fondo di dotazione o capitale lo Stato detiene la totalita' o la maggioranza anche relativa, assumono la forma della societa' per azioni secondo le disposizioni della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, escluso il ricorso alle operazioni di conferimento di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 356 del 1990. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. 2. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalita' per il versamento alle societa' per azioni di cui al comma 1 delle disponibilita' di pertinenza del patrimonio degli enti creditizi pubblici originari esistenti presso la tesoreria dello Stato. 3. L'oggetto sociale previsto negli statuti delle societa' per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalita' degli enti originari, operando l'una esclusivamente nell'interesse delle piccole e medie imprese, con eccezione delle operazioni riguardanti le esportazioni e la cooperazione economica internazionale, e l'altra esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane. 4. Il Ministro del tesoro procede all'alienazione delle azioni di propria pertinenza della societa' derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane. Le azioni sono offerte alle imprese artigiane iscritte agli albi previsti dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, alle associazioni artigiane di categoria maggiormente rappresentative e alle cooper- ative, ai consorzi e alle societa' consortili anche in forma cooperativa di primo o di secondo grado di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le azioni eventualmente non collocate presso tali soggetti sono offerte in vendita ovvero alienate secondo modalita' idonee a garantire il migliore realizzo per il servizio all'artigianato, stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro quarantacinque giorni.