Art. 3. 1. Le societa' per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti. Le societa' per azioni di cui al precedente periodo stipulano apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, sentita la Banca d'Italia, provvedendo altresi' alla istituzione di distinti organi deliberativi e separate contabilita' relativi a tali concessioni. Alla scadenza della concessione, la gestione dei provvedimenti agevolativi sara' affidata anche ad una o piu' societa' che presentino adeguati requisiti di affidabilita' imprenditoriale. Le convenzioni determinano altresi' i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi. 2. Le convenzioni indicate al comma 1 possono prevedere che anche l'ente creditizio al quale per effetto della successione di cui allo stesso comma e' assegnata la gestione di un fondo pubblico di agevolazione, sia tenuto a stipulare a sua volta convenzioni con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Tali ultime convenzioni sono approvate dalla pubblica amministrazione competente. 3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, rispettivamente costituiti o prestate a favore degli enti originari di cui al comma 1, conservano il loro grado e la loro validita' a favore delle societa' derivanti dalla trasformazione senza necessita' di alcuna formalita' o annotazione. 4. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro tre mesi agli adempimenti previsti dalla legge stessa. 5. Fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni vigenti. 6. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 22 giugno 1950, n. 445, nonche' l'articolo 17, il sesto comma dell'articolo 34, la lettera c) del secondo comma dell'articolo 37 e i commi terzo e quarto dell'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 novembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO