Art. 3. 
  1. Le  societa'  per  azioni  derivanti  dalla  trasformazione  del
Mediocredito centrale e della  Cassa  per  il  credito  alle  imprese
artigiane  succedono  nei  diritti,  nelle   attribuzioni   e   nelle
situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari  in
forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e  di  contratti.  Le
societa' per azioni di cui al precedente periodo  stipulano  apposite
convenzioni,  per  concessioni  decennali,  con  le   amministrazioni
competenti  per  le  agevolazioni,   sentita   la   Banca   d'Italia,
provvedendo altresi' alla istituzione di distinti organi deliberativi
e separate contabilita' relativi a tali  concessioni.  Alla  scadenza
della concessione, la gestione dei  provvedimenti  agevolativi  sara'
affidata anche  ad  una  o  piu'  societa'  che  presentino  adeguati
requisiti   di   affidabilita'   imprenditoriale.   Le    convenzioni
determinano altresi'  i  compensi  e  i  rimborsi  spettanti  per  la
gestione dei provvedimenti agevolativi. 
  2. Le convenzioni indicate al comma 1 possono prevedere  che  anche
l'ente creditizio al quale per effetto della successione di cui  allo
stesso comma e'  assegnata  la  gestione  di  un  fondo  pubblico  di
agevolazione, sia tenuto a stipulare  a  sua  volta  convenzioni  con
altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo,  di
contributi relativi a finanziamenti da queste  erogati.  Tali  ultime
convenzioni sono approvate dalla pubblica amministrazione competente. 
  3. I privilegi e le garanzie  di  qualsiasi  tipo,  rispettivamente
costituiti o prestate a favore degli enti originari di cui  al  comma
1, conservano il loro grado  e  la  loro  validita'  a  favore  delle
societa' derivanti dalla trasformazione senza  necessita'  di  alcuna
formalita' o annotazione. 
  4. Gli organi in carica  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge provvedono entro tre mesi  agli  adempimenti  previsti
dalla legge stessa. 
  5. Fino alla stipula  delle  convenzioni  di  cui  al  comma  1  si
applicano le disposizioni vigenti. 
  6. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 22 giugno 1950,  n.  445,
nonche' l'articolo 17, il sesto comma dell'articolo 34, la lettera c)
del  secondo  comma  dell'articolo  37  e  i  commi  terzo  e  quarto
dell'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 26 novembre 1993 
                              SCALFARO 
                                     CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro 
Visto, il Guardasigilli: CONSO