(Allegato)
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N. 400 
 
All'articolo 1, sono premessi i seguenti: 
 
"Art. 01. - 1. La  concessione  dei  beni  demaniali  marittimi  puo'
essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici  e  per  servizi  e
attivita' portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti 
attivita': a) gestione di stabilimenti balneari; 
b) esercizi di  ristorazione  e  somministrazione  di  bevande,  cibi
precotti e generi di monopolio; 
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; 
d)  gestione  di  strutture  ricettive  ed  attivita'  ricreative   e
sportive; 
e) esercizi commerciali; 
f)  servizi  di  altra  natura  e  conduzione  di  strutture  ad  uso
abitativo, compatibilmente con le esigenze di  utilizzazione  di  cui
alle precedenti categorie di utilizzazione. 
2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o
dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle  attivita',
hanno  durata  di  quattro  anni;  possono  comunque   avere   durata
differente su richiesta motivata degli interessati. 
Art. 02. - 1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 37 del codice
della navigazione sono sostituiti dai seguenti: 
"Al fine della tutela dell'ambiente  costiero,  per  il  rilascio  di
nuove  concessioni  demaniali  marittime  per  attivita'   turistico-
ricreative  e'  data  preferenza   alle   richieste   che   importino
attrezzature non fisse e completamente amovibili.  E'  altresi'  data
preferenza alle precedenti concessioni, gia' rilasciate, in  sede  di
rinnovo rispetto alle nuove istanze. 
Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui  ai  precedenti
commi, si procede a licitazione privata". 
2. Dopo l'articolo 45 del codice della  navigazione  e'  inserito  il
seguente: 
"Art. 45-bis.  -  (Affidamento  ad  altri  soggetti  delle  attivita'
oggetto della concessione). - Il concessionario, in casi  eccezionali
e  per  periodi  determinati,  previa  autorizzazione  dell'autorita'
competente,  puo'  affidare  ad  altri  soggetti  la  gestione  delle
attivita'   oggetto   della   concessione.   Previa    autorizzazione
dell'autorita' competente, puo' essere  altresi'  affidata  ad  altri
soggetti  la  gestione  di  attivita'  secondarie  nell'ambito  della
concessione". 
Art. 03. - 1. I canoni annui per concessioni con finalita' turistico-
ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e  specchi  acquei
per i quali si applicano le disposizioni relative alle  utilizzazioni
del demanio marittimo sono determinati, a  decorrere  dal  1  gennaio
1994, con - decreto del Ministro  della  marina  mercantile,  emanato
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  fra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  nel  rispetto
dei seguenti criteri direttivi: 
a) classificazione delle  aree,  pertinenze  e  specchi  acquei  gia'
concessi ovvero da affidare in concessione nelle seguenti categorie: 
1) categoria A aree, pertinenze e specchi acquei, o  parti  di  essi,
concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica; 
2) categoria B: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti  di  essi,
concessi  per  utilizzazioni  ad  uso  pubblico  a  normale   valenza
turistica; 
3) categoria C: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti  di  essi,
concessi  per  utilizzazioni  ad  uso  pubblico  a   minore   valenza
turistica; 
4) categoria D: pertinenze demaniali marittime di cui all'articolo 29
del codice della navigazione; 
- b) articolazione delle misure dei canoni secondo la classificazione
delle concessioni di cui alla lettera a); 
c) determinazione di alcune misure base dei canoni  con  la  seguente
articolazione: 
1 ) area scoperta: lire 3600 al metro quadrato per  la  categoria  A;
lire 1800 al metro quadrato per la categoria B; lire  1400  al  metro
quadrato per la categoria C; 
2) area occupata con impianti di facile rimozione: lire 6000 al metro
quadrato per la categoria A; lire  3000  al  metro  quadrato  per  la
categoria B; lire 2000 al metro quadrato per la categoria C; 
3) area occupata con impianti di difficile rimozione:  lire  8000  al
metro quadrato per la categoria A; lire 4000 al metro quadrato per la
categoria B; lire 2000 al metro quadrato per la categoria C; 
4) lire 1400 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi
acquei o delimitati da  opere  che  riguardano  i  porti  cosi'  come
definiti dall'articolo 5 del testo unico approvato con regio  decreto
2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa; 
5) lire 1000 per gli specchi acquei compresi  tra  100  e  300  metri
dalla costa; 
6) lire 800 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa; 
7) lire 400 per gli specchi acquei utilizzati per  il  posizionamento
di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di  fuori  degli  specchi
acquei di cui al n. 4); 
d) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c)  nei
limiti di quelli determinati per le concessioni di valenza  turistica
inferiore qualora i titolari della concessione  consentano  l'accesso
gratuito all'arenile, nonche' la gratuita' dei servizi generali 
offerti all'utenza 
e) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) alla
meta' in presenza di  eventi  dannosi  di  eccezionale  gravita'  che
comportino  una  minore  utilizzazione   dei   beni   oggetto   della
concessione, previo accertamento da parte delle competenti  autorita'
marittime di zona; 
f) riduzione fino ad un quarto della misura base dei  canoni  di  cui
alla lettera c) ove gravanti su concessioni  demaniali  marittime  ad
uso abitativo o  di  soggiorno  climatico  rilasciate  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto; 
g) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) fino
alla meta' nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo  o  sia
autorizzato ad effettuare lavori di  straordinaria  manutenzione  del
bene pertinenziale, nonche' nei casi previsti dagli articoli 40 e 45,
primo comma, del codice della navigazione; 
h) riduzione fino alla meta' della misura base dei canoni di cui alla
lettera c) per concessioni relative ad aree ed a specchi acquei per i
quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento e
per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una
specifica attivita' che non escluda l'uso comune  o  altre  possibili
fruizioni consentite da leggi o regolamenti; 
i) determinazione in un ammontare pari ad un decimo della misura base
dei canoni di cui alla lettera  c)  per  le  concessioni  di  cui  al
secondo  comma  dell'articolo  39  del  codice  della  navigazione  e
all'articolo 37 del regolamento per  l'esecuzione  del  codice  della
navigazione  (navigazione  marittima),  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
l) riduzione in misura pari al 50 per cento dei canoni annui relativi
alle concessioni demaniali marittime assentite alle societa' sportive
dilettantistiche affiliate alla  Federazione  italiana  vela,  ovvero
alle federazioni sportive nazionali. 
2. Alla determinazione dei canoni  annui  delle  concessioni  di  cui
all'articolo 48 del testo unico delle leggi  sulla  pesca,  approvato
con  regio  decreto  8  ottobre   1931,   n.   1604,   e   successive
modificazioni, nonche' di quelli relativi ai cantieri navali  di  cui
all'articolo 2 del regio decreto-legge  25  febbraio  1924,  n.  456,
convertito dalla legge  22  dicembre  1927,  n.  2535,  e  successive
modificazioni,  e  di  quelli  comunque  concernenti   attivita'   di
costruzione manutenzione,  riparazione  e  demolizione  di  mezzi  di
trasporto aerei e navali, si provvede,  a  decorrere  dal  1  gennaio
1994, con decreto del Ministro della marina mercantile,  adottato  di
concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze. 
3. L'accertamento dei requisiti di alta,  normale  e  minore  valenza
turistica di cui al comma 1, lettera a),  numeri  1),  2)  e  3),  in
relazione alle specifiche aree richieste  in  concessione  ovvero  in
relazione  a  concessioni  in  essere  e'   riservato   all'autorita'
competente. 
4. I canoni annui  relativi  alle  concessioni  demaniali  marittime,
anche  pluriennali,   devono   essere   rapportati   alla   effettiva
utilizzazione del bene oggetto della concessione  se  l'utilizzazione
e'  inferiore  all'anno,  purche'  non   sussistano   strutture   che
permangano oltre la durata della concessione stessa. 
Art. 04. - 1. I canoni  annui  relativi  alle  concessioni  demaniali
marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della
marina mercantile, sulla base della media  degli  indici  determinati
dall'ISTAT per i prezzi al consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed
impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso. 
2. Qualora, entro il 1 marzo 1994, non sia stato emanato  il  decreto
di cui al comma 1, si procede al rinnovo delle  concessioni  in  atto
con  l'applicazione  dei  canoni  precedenti,  salvo  conguaglio   da
effettuare a seguito dell'emanazione del suddetto decreto". 
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 1. - 1. I  canoni  annui  relativi  alle  concessioni  di  beni
demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime,
regolarmente assentite ai sensi degli articoli 36  e  38  del  codice
della navigazione e degli articoli 8, 9 e 35 del  citato  regolamento
di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 328 del 1952, sono aggiornati, per  le
concessioni aventi decorrenza dagli  anni  1990,1991,  1992  e  1993,
sulla  base  delle  variazioni  del  potere  d'acquisto  della  lira,
accertate dall'ISTAT, con riferimento alle misure dei canoni  normali
dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni  attuative  del  decreto-
legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 maggio 1989, n. 160, purche' il titolo concessorio non contenga la 
determinazione definitiva del canone" 
L'articolo 2 e' soppresso. 
L'articolo 3 e' soppresso. 
L'articolo 4 e' soppresso. 
All'articolo 5, al comma 1, le parole: "e 1992" sono sostituite dalle
seguenti:", 1992 e 1993". 
L'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 6. - 1. Ove, entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia
provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva  la  delega
delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell'articolo 59
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,
queste sono comunque  delegate  alle  regioni.  Da  tale  termine  le
regioni  provvedono  al  rilascio  e  al  rinnovo  delle  concessioni
demaniali marittime, nei limiti e per le finalita' di cui  al  citato
articolo 59, applicando i canoni determinati ai  sensi  dell'articolo
04 del presente decreto. 
2.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1995,  alle  regioni  e'  devoluto
l'eventuale maggior gettito derivante dalla riscossione dei canoni di
cui all'articolo 04 rispetto a  quello  gia'  previsto  nel  bilancio
pluriennale dello Stato. 
3. Ai fini di cui al presente  articolo,  le  regioni  predispongono,
sentita l'autorita' marittima, un piano di utilizzazione  delle  aree
del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci  dei
comuni interessati  e  delle  associazioni  regionali  di  categoria,
appartenenti alle organizzazioni sindacali piu'  rappresentative  nel
settore turistico dei concessionari demaniali marittimi". 
L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 7. - 1. Gli enti portuali potranno  adottare,  per  concessioni
demaniali  marittime  rientranti  nel  proprio  ambito  territoriale,
criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque
non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto  a  quelli
che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso. 
2. Negli ambiti territoriali  degli  enti  portuali,  l'utilizzazione
degli immobili demaniali da  parte  di  altre  amministrazioni  dello
Stato,  per  lo  svolgimento  di  funzioni  o  compiti  attinenti  ad
attivita' marittime o portuali, non comporta corresponsione di  alcun
canone. 
3. L'adozione di autonomi criteri di determinazione delle misure  dei
canoni non potra'  comportare  la  disapplicazione  della  disciplina
della  materia  quale  indicata  dalla  lettera  i)   del   comma   1
dell'articolo 03 e dal comma 2 del medesimo articolo. 
4. Per le aree date in concessione alle societa' sportive non  aventi
finalita' di  lucro,  gli  enti  portuali  non  potranno  determinare
incrementi delle misure dei canoni di cui al presente decreto". 
L'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 9. -1. Ferma restando la norma di cui all'articolo 23, comma 3,
della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  laddove  esistano  obiettive
difficolta'  strutturali  e  ambientali,   accertate   dall'autorita'
marittima competente, alla predisposizione di  specifici  accessi  da
parte di ciascun concessionario,  l'accesso  al  mare  da  parte  dei
soggetti handicappati e' comunque garantito  dalla  realizzazione  di
idonee strutture per tratti  orograficamente  omogenei  di  litorale.
L'autorita' marittima competente individua entro il 31 dicembre  1993
gli stabilimenti balneari piu' idonei a dotarsi  delle  strutture  di
cui al presente comma e promuove l'accordo con tutti i  concessionari
di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo  tratto  omogeneo
di litorale. 
2.  Le  spese  progettuali  ed  esecutive   da   sostenere   per   la
realizzazione delle Strutture di cui al comma 1 sono ripartite, senza
oneri a carico del bilancio dello Stato, tra  tutti  i  concessionari
delle aree appartenenti al tratto omogeneo di litorale  indicato  nel
medesimo  comma  1.  La  ripartizione  delle   quote   spettanti   e'
determinata  dall'autorita'  marittima   competente,   in   relazione
all'entita' del canone annuo di concessione. Il pagamento delle quote
e' condizione per l'attribuzione, il rinnovo o il mantenimento  della
concessione, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della  citata  legge
n. 104 del 1992".