Art. 2. 
Funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri  in  materia  di
                     turismo, spettacolo e sport 
  1.  In  materia  di  turismo  e  spettacolo  sono  attribuite  alla
Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  le  seguenti  funzioni,  da
esercitarsi attraverso la istituzione di due appositi dipartimenti: 
    a) cura delle relazioni internazionali, fatte salve le competenze
del Ministero degli affari esteri di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con particolare riguardo  per
la partecipazione dell'Italia alle organizzazioni operanti a  livello
europeo   e   partecipazione   alla    realizzazione    di    accordi
internazionali; 
    b)  svolgimento  delle  attivita'  necessarie  ad  assicurare  la
partecipazione  dell'Italia   alla   elaborazione   delle   politiche
comunitarie; 
    c) predisposizione di atti e svolgimento  di  attivita'  generali
necessarie  all'attuazione  degli  atti  adottati  dalle  istituzioni
comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte
salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie; 
    d) esercizio delle attivita' di  indirizzo  e  coordinamento  nei
confronti delle regioni, anche  al  fine  della  promozione  unitaria
dell'immagine dell'Italia  all'estero,  dello  sviluppo  del  mercato
turistico nazionale e della promozione del turismo sociale; 
    e) esercizio delle attivita' di indirizzo e  coordinamento  rela-
tive alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli  5
e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e alla classificazione  delle
strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge 17  maggio
1983, n. 217; 
    f) raccolta ed elaborazione di  dati,  anche  attraverso  sistemi
informativi computerizzati; 
    g) controllo  sugli  enti  gia'  sottoposti  alla  vigilanza  del
Ministero del turismo e dello spettacolo; 
    h) funzioni di sostegno, promozione e vigilanza  delle  attivita'
di spettacolo non trasferite alle regioni e gestione del fondo  unico
per lo spettacolo. 
  2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  esercita  altresi'  le
competenze  relative  agli  interventi  di  cui  al  decreto-legge  4
novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
dicembre 1988, n. 556, nonche' quelle  statali  gia'  esercitate  dal
soppresso Ministero del turismo e  dello  spettacolo  in  materia  di
vigilanza sul CONI. 
  3.  Nell'osservanza  delle  rispettive  competenze,  dovra'  essere
assicurata alle  regioni  una  piena  informazione  e  partecipazione
mediante la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  in  ordine
all'adozione e all'attuazione  degli  atti  delle  istituzioni  della
Comunita' europea.