Art. 2. Funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport 1. In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le seguenti funzioni, da esercitarsi attraverso la istituzione di due appositi dipartimenti: a) cura delle relazioni internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con particolare riguardo per la partecipazione dell'Italia alle organizzazioni operanti a livello europeo e partecipazione alla realizzazione di accordi internazionali; b) svolgimento delle attivita' necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie; c) predisposizione di atti e svolgimento di attivita' generali necessarie all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; d) esercizio delle attivita' di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale; e) esercizio delle attivita' di indirizzo e coordinamento rela- tive alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217; f) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati; g) controllo sugli enti gia' sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo; h) funzioni di sostegno, promozione e vigilanza delle attivita' di spettacolo non trasferite alle regioni e gestione del fondo unico per lo spettacolo. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresi' le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, nonche' quelle statali gia' esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul CONI. 3. Nell'osservanza delle rispettive competenze, dovra' essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunita' europea.