Art. 4. Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994, il fondo istituito dall'articolo 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dell'articolo 13, comma secondo, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e' utilizzato per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a. o da altre banche, enti o societa' finanziarie legalmente costituite e a favore delle attivita' musicali e delle attivita' teatrali di prosa. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la misura dei contributi e le modalita' ed i termini per la loro corresponsione.