Art. 4. 
           Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato 
 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994, il fondo istituito  dall'articolo
2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed  incrementato
ai sensi della legge 13 luglio 1984,  n.  311,  e  dell'articolo  13,
comma secondo, lettera d), della legge 30 aprile  1985,  n.  163,  e'
utilizzato  per  la  corresponsione  di  contributi  sugli  interessi
relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro  -
Sezione di credito cinematografico  e  teatrale  S.p.a.  o  da  altre
banche, enti o societa' finanziarie legalmente costituite e a  favore
delle attivita' musicali e delle attivita' teatrali di prosa. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro  quattro  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabiliti
la misura dei contributi e le modalita' ed  i  termini  per  la  loro
corresponsione.