Art. 5. Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 1. Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, che non si avvalga della facolta' prevista dall'articolo 1, comma 6, e' trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e collocato nei ruoli aggiunti dei dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, separati da quelli della Presidenza stessa e istituiti secondo modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, salve le eventuali procedure di mobilita' di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da attuarsi verso le altre amministrazioni centrali, come previsto all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Il personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico, anche accessorio, acquisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I dipendenti di amministrazioni diverse, comandati presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, possono chiedere l'inquadramento nei ruoli aggiunti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 3. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando puo' richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio, con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede a fissare i criteri per la riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1993. 5. Con decreto del Ministro del tesoro, si provvede, a decorrere dalla data di pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 1, alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio presso la Ragioneria centrale del soppresso Ministero alla data di abrogazione della legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.