Art. 5. 
Trasferimento di personale e risorse alla  Presidenza  del  Consiglio
                            dei Ministri 
1. Il personale dipendente del  soppresso  Ministero  del  turismo  e
dello  spettacolo,  che  non  si  avvalga  della  facolta'   prevista
dall'articolo 1, comma 6, e'  trasferito  presso  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  e  collocato   nei   ruoli   aggiunti   dei
dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, separati da quelli della
Presidenza stessa e istituiti secondo modalita' stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
del tesoro e per la funzione pubblica, salve le  eventuali  procedure
di mobilita' di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da
attuarsi verso  le  altre  amministrazioni  centrali,  come  previsto
  all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 
118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  1993,  n.
202. Il personale conserva la posizione giuridica  e  il  trattamento
economico, anche accessorio, acquisiti alla data di entrata in vigore
del presente decreto. 
  2. I dipendenti di amministrazioni  diverse,  comandati  presso  il
soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, possono  chiedere
l'inquadramento nei ruoli  aggiunti  di  cui  al  comma  1,  a  norma
dell'articolo 199 del testo unico delle disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
  3. Il  personale  del  soppresso  Ministero  del  turismo  e  dello
spettacolo che, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di  comando
puo' richiedere di essere inquadrato nei  ruoli  dell'amministrazione
ove presta servizio, con il consenso di quest'ultima, nei  termini  e
con le modalita' di  cui  all'articolo  199  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3. 
  4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede a fissare i criteri
per la riassegnazione degli  stanziamenti  iscritti  nello  stato  di
previsione del Ministero del turismo e dello  spettacolo  per  l'anno
1993. 
  5. Con decreto del Ministro del tesoro, si  provvede,  a  decorrere
dalla data di pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3,  comma
1, alla riutilizzazione del  personale  dipendente  dalla  Ragioneria
generale  dello   Stato,   ivi   compreso   quello   con   qualifiche
dirigenziali, in servizio presso la Ragioneria centrale del soppresso
Ministero alla data di abrogazione della legge  31  luglio  1959,  n.
617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.