Art. 7. Adeguamento della legislazione in materia igienica per gli alberghi 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento della disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, alle discipline vigenti nei Paesi comunitari.