Art. 7. 
 Adeguamento della legislazione in materia igienica per gli alberghi 
 1. Entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  formula,  con  atto  di
indirizzo e coordinamento da  adottarsi  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di
adeguamento della disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto
24  maggio  1925,  n.  1102,  alle  discipline  vigenti   nei   Paesi
comunitari.