Art. 8. 
       Condono previdenziale per le attivita' dello spettacolo 
  1. Il termine del 30 novembre 1993, concernente il pagamento  della
seconda rata del condono previdenziale di  cui  al  decreto-legge  22
maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 243, e successive modificazioni, e' fissato,  per  le
attivita' dello spettacolo, al 31 dicembre 1993.