Art. 8. Condono previdenziale per le attivita' dello spettacolo 1. Il termine del 30 novembre 1993, concernente il pagamento della seconda rata del condono previdenziale di cui al decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e successive modificazioni, e' fissato, per le attivita' dello spettacolo, al 31 dicembre 1993.