IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerato che, in esito al referendum popolare, sono state abrogate le disposizioni che affidavano alle unita' sanitarie locali i controlli in materia ambientale; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per evitare soluzione di continuita' in materia di controlli ambientali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita', per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente 1. E' istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), cui sono attribuite le competenze riguardanti le attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, ivi comprese quelle in materia di tutela dall'inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177. 2. L'ANPA svolge attivita' di consulenza e di supporto tecnico- scientifico del Ministero dell'ambiente nonche', tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici, in collegamento con l'Agenzia europea per l'ambiente. 3. Restano ferme le competenze spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' al Servizio sanitario nazionale in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, di igiene e sanita' pubblica. 4. L'ANPA ha personalita' giuridica, e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. 5. Sono organi dell'ANPA: a) il comitato amministrativo; b) il comitato scientifico; c) il direttore dell'Agenzia, che ne ha la legale rappresentanza; d) il collegio dei revisori. 6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le competenti commissioni parlamentari, sono disciplinati le attribuzioni, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, ivi comprese la determinazione della dotazione organica e la tabella di equiparazione fra le posizioni funzionali del personale rivestite presso le amministrazioni di provenienza e quelle dell'Agenzia stessa.