Art. 2. 
                         Personale dell'ANPA 
  1. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  la  Direzione  per  la  sicurezza
nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), il relativo
personale,  le  strutture,  le  dotazioni  tecniche  e   le   risorse
finanziarie sono trasferiti all'ANPA. 
  2. Alla copertura dell'organico si provvede nell'ordine: 
    a) mediante l'inquadramento del personale trasferito ai sensi del
comma 1; 
    b) mediante le procedure di mobilita' e  concorsuali  di  cui  al
capo III del titolo II del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
29; 
    c)  mediante  l'inquadramento  a   domanda,   d'intesa   con   le
amministrazioni vigilanti e di appartenenza, di un numero massimo  di
duecento unita' di  personale  dell'Istituto  superiore  di  sanita',
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
delle unita' sanitarie locali, di  altre  amministrazioni  pubbliche,
nonche' dell'ENEA, con corrispondente riduzione  dell'organico  delle
amministrazioni e degli enti di provenienza. 
  3. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
45, comma 3, del decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  al
personale inquadrato nei ruoli organici dell'ANPA, ai sensi del comma
2, e' confermato il trattamento giuridico ed economico  in  godimento
alla data dell'inquadramento. Il relativo onere  e'  a  carico  degli
enti di provenienza. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta
e di intesa con le amministrazioni competenti,  sono  disciplinati  i
conseguenti rapporti finanziari, nonche', ove del caso, le occorrenti
variazioni di bilancio. 
  4. Il  personale  dell'ANPA  e  delle  strutture  tecniche  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), nell'espletamento delle funzioni
di cui al presente decreto, puo' accedere agli impianti e  alle  sedi
di  attivita',  nonche'  richiedere  i  dati,  le  informazioni  e  i
documenti necessari.