Art. 2. Personale dell'ANPA 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), il relativo personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA. 2. Alla copertura dell'organico si provvede nell'ordine: a) mediante l'inquadramento del personale trasferito ai sensi del comma 1; b) mediante le procedure di mobilita' e concorsuali di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; c) mediante l'inquadramento a domanda, d'intesa con le amministrazioni vigilanti e di appartenenza, di un numero massimo di duecento unita' di personale dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle unita' sanitarie locali, di altre amministrazioni pubbliche, nonche' dell'ENEA, con corrispondente riduzione dell'organico delle amministrazioni e degli enti di provenienza. 3. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale inquadrato nei ruoli organici dell'ANPA, ai sensi del comma 2, e' confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento alla data dell'inquadramento. Il relativo onere e' a carico degli enti di provenienza. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta e di intesa con le amministrazioni competenti, sono disciplinati i conseguenti rapporti finanziari, nonche', ove del caso, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Il personale dell'ANPA e delle strutture tecniche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nell'espletamento delle funzioni di cui al presente decreto, puo' accedere agli impianti e alle sedi di attivita', nonche' richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari.