Art. 3. Organizzazione territoriale dei servizi di controllo ambientale 1. Le regioni provvedono con proprie leggi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) all'istituzione di strutture tecniche, operanti di norma su base provinciale, attribuendo ad esse compiti, dotazioni tecniche, personale e risorse finanziarie nell'ambito della complessiva riorganizzazione dei servizi regionali; b) all'organica ricomposizione in capo alle province delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui agli articoli 3 e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. Le strutture tecniche di cui al comma 1, lettera a), svolgono anche attivita' di consulenza e di supporto tecnico dell'ANPA, tramite apposite convenzioni. 3. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono attribuite alle province, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni amministrative di controllo ambientale ferme restando le vigenti disposizioni delle leggi statali, delle regioni e delle prov- ince autonome di Trento e di Bolzano, che assegnano le medesime funzioni o parte di esse alla regione o alla provincia autonoma e fatto salvo l'esercizio della potesta' legislativa regionale di cui all'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990. 4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, le strutture tecniche di cui al comma 1, lettera a), sono poste alle dipendenze funzionali delle province, secondo i criteri stabiliti in base ad apposite convenzioni stipulate con le regioni.