Art. 3. 
   Organizzazione territoriale dei servizi di controllo ambientale 
  1. Le regioni provvedono con proprie leggi entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto: 
    a) all'istituzione di strutture tecniche, operanti  di  norma  su
base provinciale, attribuendo ad esse  compiti,  dotazioni  tecniche,
personale  e  risorse  finanziarie  nell'ambito   della   complessiva
riorganizzazione dei servizi regionali; 
    b)  all'organica  ricomposizione  in  capo  alle  province  delle
funzioni amministrative in materia ambientale di cui agli articoli  3
e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
  2. Le strutture tecniche di cui al comma 1,  lettera  a),  svolgono
anche attivita'  di  consulenza  e  di  supporto  tecnico  dell'ANPA,
tramite apposite convenzioni. 
  3. In attuazione dell'articolo 14 della legge  8  giugno  1990,  n.
142, sono attribuite alle province, a decorrere dalla data di entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  le
funzioni amministrative di controllo  ambientale  ferme  restando  le
vigenti disposizioni delle leggi statali, delle regioni e delle prov-
ince autonome di Trento e  di  Bolzano,  che  assegnano  le  medesime
funzioni o parte di esse alla regione o  alla  provincia  autonoma  e
fatto salvo l'esercizio della potesta' legislativa regionale  di  cui
all'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990. 
  4. Per  l'espletamento  delle  funzioni  di  cui  al  comma  3,  le
strutture tecniche di cui al comma 1, lettera  a),  sono  poste  alle
dipendenze funzionali delle province, secondo i criteri stabiliti  in
base ad apposite convenzioni stipulate con le regioni.