Art. 4. Disciplina provvisoria dei controlli ambientali 1. In attesa delle leggi regionali previste dall'articolo 3, le province esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, prima di competenza delle unita' sanitarie locali, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione e dei competenti servizi delle unita' sanitarie locali.