Art. 4. 
           Disciplina provvisoria dei controlli ambientali 
  1. In attesa delle leggi regionali  previste  dall'articolo  3,  le
province esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione e di
controllo per  la  salvaguardia  dell'igiene  dell'ambiente,  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica
5 giugno 1993, n. 177, prima di  competenza  delle  unita'  sanitarie
locali, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione e dei  competenti
servizi delle unita' sanitarie locali.