Art. 5. 
                      Disposizioni transitorie 
  1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1,
comma 6, per consentire l'avvio dell'organizzazione e  dell'attivita'
dell'ANPA, il Ministro  dell'ambiente  puo'  avvalersi,  fino  al  31
dicembre 1994, di un contingente di personale di non oltre  cinquanta
unita', in servizio presso la ENEA-DISP o  altre  amministrazioni  di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), ivi compreso il personale di
ruolo del Ministero  dell'ambiente,  da  collocare  in  posizione  di
comando fino alla stessa data. 
  2. Il Ministro dell'ambiente nomina un responsabile dell'Agenzia.