Art. 5. Disposizioni transitorie 1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, per consentire l'avvio dell'organizzazione e dell'attivita' dell'ANPA, il Ministro dell'ambiente puo' avvalersi, fino al 31 dicembre 1994, di un contingente di personale di non oltre cinquanta unita', in servizio presso la ENEA-DISP o altre amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), ivi compreso il personale di ruolo del Ministero dell'ambiente, da collocare in posizione di comando fino alla stessa data. 2. Il Ministro dell'ambiente nomina un responsabile dell'Agenzia.