Art. 3. 
  1. I fondi  riservati  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  3,  del
decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, per  la  formazione  specifica  in
medicina generale, sono utilizzati per  l'assegnazione  di  borse  di
studio ai medici che partecipano ai corsi di  formazione  di  cui  al
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e  per  fare  fronte  agli
oneri connessi ai predetti corsi. L'importo delle borse di studio  e'
pari a quello previsto dall'articolo  6  del  decreto  legislativo  8
agosto 1991, n. 257, dedotto il premio  dell'assicurazione  contro  i
rischi  professionali  e  gli  infortuni  connessi  all'attivita'  di
formazione. All'onere di lire 75 miliardi, per  ciascuno  degli  anni
1993 e 1994, si provvede con le disponibilita' gia'  accantonate  sul
fondo sanitario nazionale di parte corrente.