Art. 12. 
  1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo  6,  comma
1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile  1993,  n.  96,  sono
trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni  rela-
tive ai soli progetti gia' affidati dall'Agenzia  per  la  promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno nell'ambito dell'azione organica n.  2
alla gestione diretta del Centro di formazione e studi - FORMEZ fermo
restando il  trasferimento  al  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  di  tutti  gli  altri  progetti
formativi gestiti da altri soggetti.  La  gestione  dei  progetti  e'
affidata  al  FORMEZ  che  vi  provvede  in  conformita'  ai  compiti
istituzionali di cui all'articolo 11, comma  3,  del  citato  decreto
legislativo ed agli indirizzi del Ministro per la funzione  pubblica.
Il Ministro per la funzione pubblica definisce il  finanziamento  dei
progetti con l'obiettivo del contenimento delle  spese  e  i  vincoli
relativi al finanziamento comunitario di una parte degli  interventi.
Le eventuali  economie  di  spesa,  nonche'  quelle  derivanti  dalla
applicazione  dell'articolo  11  sono  destinate   al   finanziamento
pluriennale delle spese di funzionamento e di programma del FORMEZ. 
  2. Ferme restando le finalita' istituzionali  di  cui  all'articolo
11, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il  FORMEZ
e' trasformato in fondazione di diritto  pubblico,  da  istituire  da
parte del Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Il relativo fondo  e'
costituito anche dalle economie di spesa di cui all'articolo 11 ed al
comma 1 del presente articolo.