Art. 12. 1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni rela- tive ai soli progetti gia' affidati dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nell'ambito dell'azione organica n. 2 alla gestione diretta del Centro di formazione e studi - FORMEZ fermo restando il trasferimento al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di tutti gli altri progetti formativi gestiti da altri soggetti. La gestione dei progetti e' affidata al FORMEZ che vi provvede in conformita' ai compiti istituzionali di cui all'articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo ed agli indirizzi del Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro per la funzione pubblica definisce il finanziamento dei progetti con l'obiettivo del contenimento delle spese e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi. Le eventuali economie di spesa, nonche' quelle derivanti dalla applicazione dell'articolo 11 sono destinate al finanziamento pluriennale delle spese di funzionamento e di programma del FORMEZ. 2. Ferme restando le finalita' istituzionali di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il FORMEZ e' trasformato in fondazione di diritto pubblico, da istituire da parte del Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il relativo fondo e' costituito anche dalle economie di spesa di cui all'articolo 11 ed al comma 1 del presente articolo.