Art. 13. 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "4-bis. Il  Comitato  delibera  l'ammissione  alle  agevolazioni  e
subentra  nelle  funzioni  gia'  attribuite  alla  Cassa  depositi  e
prestiti, ai sensi  del  decreto-legge  30  dicembre  1985,  n.  786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e
successive modificazioni ed integrazioni,  e  nella  titolarita'  dei
diritti e degli obblighi posti in essere  per  effetto  della  citata
normativa dalla Cassa stessa. Fino alla data di  tale  trasferimento,
la Cassa depositi e prestiti continuera' ad osservare le disposizioni
di cui al citato decreto-legge. L'erogazione dei fondi e'  effettuata
con pagamenti disposti dal Comitato a valere sul  conto  corrente  di
tesoreria, istituito ai sensi della predetta legge e da intestare  al
Comitato, cui  affluiscono  le  disponibilita'  finanziarie  comunque
destinate  all'attuazione  della  presente  normativa.  Il   Comitato
provvede  ad  autonoma  gestione  delle  disponibilita'  stesse   con
apposita contabilita' separata. Sulle predette somme continueranno  a
gravare le necessarie spese di  funzionamento  nei  limiti  e  con  i
criteri   stabiliti   annualmente   con    decreto    del    Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il
Ministro del  tesoro.  Alle  attivita'  del  Comitato  continuano  ad
applicarsi,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  sulla  Cassa
depositi e prestiti di cui alla legge 13 maggio 1983, n. 197, e  suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, e ai decreti del Ministro  del
tesoro in data 1 febbraio 1985, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 35 del 9 febbraio 1985, e in data 1 marzo 1992,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1992. Con decreto del  Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato,  saranno  emanate  le  speciali  disposizioni  da
osservare in materia di modalita' contabili, di rendicontazione e  di
controllo della gestione. Per  l'espletamento  dei  suoi  compiti  il
Comitato e' autorizzato ad avvalersi del personale gia'  in  servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, da iscriversi su
domanda da presentare entro il 15 dicembre 1993,  nel  ruolo  di  cui
all'articolo  14,  comma  1,   nonche',   per   eventuali   ulteriori
occorrenze,  di   altro   personale   proveniente   dagli   organismi
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, assegnato ai sensi del
comma  4  del  medesimo  articolo.  Ai  relativi  oneri  continua   a
provvedersi,  rispettivamente,  mediante  le  risorse  derivanti  dal
decreto-legge   30   dicembre   1985,   n.   786,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1986,  n.  44,  e  successive
modificazioni e integrazioni e, per il  personale  proveniente  dagli
organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno  mediante  le
risorse del Fondo di cui  all'articolo  19,  comma  5,  del  presente
decreto.". 
2.  Il   subentro   del   Comitato   per   lo   sviluppo   di   nuova
imprenditorialita' giovanile nelle funzioni e nella  titolarita'  dei
 diritti e degli obblighi di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del 
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ha effetto a decorrere  dal
trentesimo giorno successivo alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  3. L'ambito territoriale di applicazione dei  benefici  di  cui  al
decreto-legge   30   dicembre   1985,   n.   786,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e' costituito dai
territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, cosi'  come  definiti  dai
regolamenti CEE. In tali territori, il contributo in  conto  capitale
puo' essere concesso fino al  limite  massimo  del  40%  delle  spese
ammesse ed il mutuo e' riconosciuto nella misura del 50% delle  spese
medesime ad un tasso non superiore al 30% del tasso  di  riferimento;
la durata del mutuo e' fissata in dieci anni oltre ad un  periodo  di
preammortamento di tre anni. La misura delle agevolazioni concedibili
e' determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, tenuto conto dei limiti fissati dalla Commissione
della  Comunita'  europea.  Per  consentire  la  prosecuzione   degli
interventi del Comitato sulla base dei predetti criteri  territoriali
e' autorizzata l'ulteriore spesa di  lire  100  miliardi  per  l'anno
1994,   cui   si   provvede   mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992,  n.  415,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.