Art. 13. 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Il Comitato delibera l'ammissione alle agevolazioni e subentra nelle funzioni gia' attribuite alla Cassa depositi e prestiti, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, e nella titolarita' dei diritti e degli obblighi posti in essere per effetto della citata normativa dalla Cassa stessa. Fino alla data di tale trasferimento, la Cassa depositi e prestiti continuera' ad osservare le disposizioni di cui al citato decreto-legge. L'erogazione dei fondi e' effettuata con pagamenti disposti dal Comitato a valere sul conto corrente di tesoreria, istituito ai sensi della predetta legge e da intestare al Comitato, cui affluiscono le disponibilita' finanziarie comunque destinate all'attuazione della presente normativa. Il Comitato provvede ad autonoma gestione delle disponibilita' stesse con apposita contabilita' separata. Sulle predette somme continueranno a gravare le necessarie spese di funzionamento nei limiti e con i criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. Alle attivita' del Comitato continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni sulla Cassa depositi e prestiti di cui alla legge 13 maggio 1983, n. 197, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni, e ai decreti del Ministro del tesoro in data 1 febbraio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 9 febbraio 1985, e in data 1 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1992. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno emanate le speciali disposizioni da osservare in materia di modalita' contabili, di rendicontazione e di controllo della gestione. Per l'espletamento dei suoi compiti il Comitato e' autorizzato ad avvalersi del personale gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, da iscriversi su domanda da presentare entro il 15 dicembre 1993, nel ruolo di cui all'articolo 14, comma 1, nonche', per eventuali ulteriori occorrenze, di altro personale proveniente dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, assegnato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Ai relativi oneri continua a provvedersi, rispettivamente, mediante le risorse derivanti dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni e integrazioni e, per il personale proveniente dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del presente decreto.". 2. Il subentro del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile nelle funzioni e nella titolarita' dei diritti e degli obblighi di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ha effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. L'ambito territoriale di applicazione dei benefici di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e' costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, cosi' come definiti dai regolamenti CEE. In tali territori, il contributo in conto capitale puo' essere concesso fino al limite massimo del 40% delle spese ammesse ed il mutuo e' riconosciuto nella misura del 50% delle spese medesime ad un tasso non superiore al 30% del tasso di riferimento; la durata del mutuo e' fissata in dieci anni oltre ad un periodo di preammortamento di tre anni. La misura delle agevolazioni concedibili e' determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dei limiti fissati dalla Commissione della Comunita' europea. Per consentire la prosecuzione degli interventi del Comitato sulla base dei predetti criteri territoriali e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.