Art. 2. 
  1. Il comma 2 dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  3  aprile
1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito
dal seguente: 
  "2. La  prosecuzione  ed  il  completamento  degli  interventi  non
revocati avviene sulla base della situazione di fatto  e  di  diritto
esistente, restando esclusa ogni possibilita' di proroghe ai  termini
di chiusura della convenzione che non siano giustificate da cause  di
forza maggiore, nonche'  di  variazioni  progettuali  che  comportino
modifiche essenziali alla  natura  delle  opere  affidate  e/o  opere
complementari  o   aggiuntive   all'opera   stessa;   le   variazioni
progettuali regolarmente  approvate,  che  non  comportino  modifiche
essenziali  alla  natura  delle  opere,   sono   consentite   purche'
nell'ambito  dell'importo  previsto  in  convenzione;   le   proroghe
richieste anteriormente alla data del 15 aprile 1993  e  sulle  quali
non si sia pronunciata l'amministrazione,  si  considerano  assentite
per il periodo richiesto.". 
  2. Il comma 6 dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  3  aprile
1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito
dal seguente: 
  " 6. Gli interventi di cui al presente articolo sono  proseguiti  e
completati  secondo  le  disposizioni  legislative,  regolamentari  e
provvedimenti applicabili a ciascuna di esse salvo per le  erogazioni
che saranno effettuate secondo le procedure vigenti per i mutui della
Cassa depositi e prestiti.".