Art. 3. 
  1. Al comma 5 dell'articolo 9  del  decreto  legislativo  3  aprile
1993, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "5-bis. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai  sensi
dell'articolo 19, limitatamente alle opere ed ai progetti di  cui  al
comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla cessazione dell'attivita'
del commissario liquidatore stesso, al Ministero dei lavori  pubblici
che vi provvede tramite il commissario ad acta, fino alla data del 30
giugno 1994. Decorso tale termine il Ministero  dei  lavori  pubblici
assume la diretta gestione delle attivita'. 
  5-ter. Per la definizione delle attivita' previste dai commi 2,  3,
4 e 5-bis, nonche' dall'articolo 10, in  favore  del  commissario  ad
acta possono essere disposte apposite aperture di credito. I relativi
ordini di accreditamento sono emessi in deroga  ai  limiti  di  somma
stabiliti dall'articolo 56 della legge di contabilita' generale dello
Stato; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio
in  cui  sono  stati  emessi  possono  essere  trasportati  a  quelli
successivi. 
  5-quater. Per lo svolgimento delle proprie attivita' il commissario
ad  acta  si  avvale  anche  degli  uffici  decentrati  e  periferici
dell'Amministrazione dei lavori pubblici. 
  5-quinquies.  Per  gli  eventuali  completamenti,  nonche'  per  la
realizzazione di nuovi interventi, il Ministero dei  lavori  pubblici
applica le disposizioni contenute nei regi decreti 18 novembre  1923,
n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilita' generale  dello
Stato, e successive integrazioni e modificazioni. 
  5-sexies. Gli oneri  da  definire  con  decreto  del  Ministro  del
tesoro, di concerto con  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  per  i
compensi del commissario ad acta,  nonche'  per  i  componenti  della
commissione consultiva nominata con decreto del Ministro  dei  lavori
pubblici in data 1 settembre 1993 e per non piu' di cinque consulenti
giuridici, da utilizzare per la definizione del contenzioso,  sono  a
carico del fondo di cui all'articolo 19, comma 5.".