Art. 3. 1. Al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "5-bis. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 19, limitatamente alle opere ed ai progetti di cui al comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla cessazione dell'attivita' del commissario liquidatore stesso, al Ministero dei lavori pubblici che vi provvede tramite il commissario ad acta, fino alla data del 30 giugno 1994. Decorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici assume la diretta gestione delle attivita'. 5-ter. Per la definizione delle attivita' previste dai commi 2, 3, 4 e 5-bis, nonche' dall'articolo 10, in favore del commissario ad acta possono essere disposte apposite aperture di credito. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 della legge di contabilita' generale dello Stato; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi possono essere trasportati a quelli successivi. 5-quater. Per lo svolgimento delle proprie attivita' il commissario ad acta si avvale anche degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici. 5-quinquies. Per gli eventuali completamenti, nonche' per la realizzazione di nuovi interventi, il Ministero dei lavori pubblici applica le disposizioni contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilita' generale dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni. 5-sexies. Gli oneri da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, per i compensi del commissario ad acta, nonche' per i componenti della commissione consultiva nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1 settembre 1993 e per non piu' di cinque consulenti giuridici, da utilizzare per la definizione del contenzioso, sono a carico del fondo di cui all'articolo 19, comma 5.".