Art. 5. 1. Ad eccezione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che restano attribuite alle competenze del Ministro del bilancio e della programmazione economica per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 3, lettere b), c) ed e), dello stesso articolo che non sono state deliberate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, gli istituti di credito e le societa' di locazione finanziaria convenzionati provvedono a comunicare, entro il 28 febbraio 1994, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i propri esiti istruttori, ovvero a confermare quelli gia' trasmessi all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. A tale comunicazione dovra' essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione, sottoscritta in calce dal presidente del collegio sindacale qualora esistente, attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, ivi comprese quelle relative al rispetto delle norme sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni, lo stato di esecuzione del progetto, l'ammontare delle spese sostenute alla data della dichiarazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, rapportato al costo complessivo del progetto, nonche' la certificazione prevista dalla vigente normativa sulla lotta alla criminalita' organizzata e quella attestante la vigenza dell'impresa richiedente i benefici. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni di cui al presente comma, qualora l'istante, nel corso della istruttoria della domanda di agevolazione, si rivolga, per la medesima iniziativa, ad altro istituto di credito abilitato o ad altra societa' convenzionata, resta valida la data di presentazione della domanda originaria. 2. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni pervenute ai sensi del comma 1, forma un elenco delle domande di agevolazione, il cui ordine e' determinato sulla base dell'ammontare delle spese gia' effettuate, rapportate al costo complessivo del progetto come indicato nelle comunicazioni e dichiarazioni medesime e, a parita' di rapporto, della data di presentazione della domanda di agevolazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone la concessione delle agevolazioni sulla base dell'elenco previsto dal presente comma, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta delle imprese, puo' disporre l'erogazione di un anticipo, nella misura massima del 50% dell'importo del contributo in conto capitale spettante ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; il pagamento dell'anticipo e' effettuato previa presentazione da parte dell'impresa, nei trenta giorni successivi alla concessione dell'anticipo medesimo, di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa. Per i progetti di investimento di importo inferiore a un miliardo di lire, l'accertamento, a seguito dell'ultimazione del progetto, sulla realizzazione degli investimenti e sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione dei benefici consiste nell'esame delle risultanze istruttorie e della relazione finale degli istituti di credito e societa' di leasing convenzionati, nonche' nel riscontro della sussistenza delle dichiarazioni, rese con le modalita' di cui al comma 1, attestanti gli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i progetti di investimento di importo superiore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, ai sensi del comma 7 dell'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, alla nomina di apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 5. Rimangono ferme le vigenti disposizioni sugli accertamenti per le operazioni gia' regolate dalle convenzioni sulla locazione finanziaria dei macchinari. Gli accertamenti finali sui progetti di investimento gia' ammessi ai benefici della legge 1 marzo 1986, n. 64, sono parimenti effettuati, successivamente al trasferimento al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle rel- ative pratiche e qualora alla data del trasferimento non risultino gia' nominate le commissioni di collaudo, mediante le commissioni di cui al presente articolo. 4. Qualora le agevolazioni, disposte sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 1, siano revocate per insussistenza delle condizioni previste dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, cosi' come integrata dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita. Chi rilascia o sottoscrive dichiarazioni di cui al comma 2, attestanti fatti materiali non rispondenti al vero, e' punito con le pene previste dall'artitolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 5. La quota del Fondo, di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, da assegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, nonche' le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalita' di cui al comma 1 dello stesso articolo 5, affluiscono ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Sono a carico della medesima sezione gli oneri per i compensi, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per non piu' di tre consulenti giuridici da utilizzare per la definizione del contenzioso in relazione agli interventi agevolativi, nonche' a quelli di cui all'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.