Art. 5. 
  1. Ad eccezione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma  3,
lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 1992,  n.  415,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che  restano
attribuite  alle  competenze  del  Ministro  del  bilancio  e   della
programmazione  economica  per  la  concessione  delle   agevolazioni
previste dal comma 3, lettere b), c) ed e), dello stesso articolo che
non sono  state  deliberate  dall'Agenzia  per  la  promozione  dello
sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993,  gli  istituti
di credito e  le  societa'  di  locazione  finanziaria  convenzionati
provvedono a comunicare, entro il  28  febbraio  1994,  al  Ministero
dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  i  propri  esiti
istruttori, ovvero a confermare quelli gia' trasmessi all'Agenzia per
la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.  A  tale  comunicazione
dovra' essere allegata una dichiarazione  del  legale  rappresentante
dell'impresa richiedente l'agevolazione, sottoscritta  in  calce  dal
presidente del collegio sindacale qualora  esistente,  attestante  la
sussistenza delle condizioni per  l'accesso  alle  agevolazioni,  ivi
comprese quelle relative al rispetto delle norme sul lavoro  e  sulla
prevenzione degli infortuni, lo stato  di  esecuzione  del  progetto,
l'ammontare delle spese sostenute alla  data  della  dichiarazione  e
comunque  non  oltre  il  31  dicembre  1993,  rapportato  al   costo
complessivo del progetto, nonche' la  certificazione  prevista  dalla
vigente normativa sulla lotta alla criminalita' organizzata e  quella
attestante la vigenza dell'impresa richiedente i  benefici.  Ai  fini
dell'ammissibilita' alle  agevolazioni  di  cui  al  presente  comma,
qualora l'istante, nel  corso  della  istruttoria  della  domanda  di
agevolazione, si  rivolga,  per  la  medesima  iniziativa,  ad  altro
istituto di credito abilitato  o  ad  altra  societa'  convenzionata,
resta valida la data di presentazione della domanda originaria. 
  2. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  sulla  base  delle
comunicazioni e delle dichiarazioni pervenute ai sensi del  comma  1,
forma un elenco delle domande  di  agevolazione,  il  cui  ordine  e'
determinato sulla base dell'ammontare delle  spese  gia'  effettuate,
rapportate al costo complessivo  del  progetto  come  indicato  nelle
comunicazioni e dichiarazioni medesime  e,  a  parita'  di  rapporto,
della  data  di  presentazione  della  domanda  di  agevolazione.  Il
Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  dispone
la concessione delle agevolazioni sulla base dell'elenco previsto dal
presente comma, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 
  3. Il Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,
su  richiesta  delle  imprese,  puo'  disporre  l'erogazione  di   un
anticipo, nella misura massima del 50% dell'importo del contributo in
conto capitale spettante ai sensi della legge 1 marzo  1986,  n.  64,
nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili;  il  pagamento
dell'anticipo   e'   effettuato   previa   presentazione   da   parte
dell'impresa,  nei  trenta   giorni   successivi   alla   concessione
dell'anticipo  medesimo,  di  fidejussione  bancaria  o  di   polizza
assicurativa. Per i progetti di investimento di importo  inferiore  a
un miliardo di lire, l'accertamento, a seguito  dell'ultimazione  del
progetto, sulla realizzazione degli investimenti e sulla  sussistenza
delle condizioni per la fruizione dei  benefici  consiste  nell'esame
delle risultanze istruttorie e della relazione finale degli  istituti
di credito e societa' di leasing convenzionati, nonche' nel riscontro
della sussistenza delle dichiarazioni, rese con le modalita'  di  cui
al comma  1,  attestanti  gli  specifici  requisiti  individuati  con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato.  Per  i  progetti  di   investimento   di   importo
superiore,   il   Ministero   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato provvede, ai sensi  del  comma  7  dell'articolo  18
della  legge  26  aprile  1983,  n.  130,  alla  nomina  di  apposite
commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui  al
comma 5. Rimangono ferme le vigenti disposizioni  sugli  accertamenti
per le operazioni gia' regolate  dalle  convenzioni  sulla  locazione
finanziaria dei macchinari. Gli accertamenti finali sui  progetti  di
investimento gia' ammessi ai benefici della legge 1  marzo  1986,  n.
64, sono parimenti effettuati, successivamente  al  trasferimento  al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle rel-
ative pratiche e qualora alla data del  trasferimento  non  risultino
gia' nominate le commissioni di collaudo, mediante le commissioni  di
cui al presente articolo. 
  4. Qualora le agevolazioni, disposte sulla base delle comunicazioni
e  delle  dichiarazioni  di  cui  al  comma  1,  siano  revocate  per
insussistenza delle condizioni previste dalla legge 1 marzo 1986,  n.
64, cosi' come integrata dal presente decreto, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2 a 4 volte l'importo  dell'agevolazione
indebitamente fruita. Chi rilascia o sottoscrive dichiarazioni di cui
al comma 2, attestanti fatti materiali non rispondenti  al  vero,  e'
punito con le pene previste dall'artitolo 13, comma 3, della legge  5
ottobre 1991, n. 317. 
  5. La quota del Fondo, di cui  al  comma  5  dell'articolo  19  del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, da assegnare  al  Ministero
dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  per  l'attuazione
degli interventi di cui al  comma  2  dell'articolo  5  del  medesimo
decreto  legislativo,  nonche'  le  eventuali  ulteriori  risorse  da
attribuire per le finalita' di cui al comma 1 dello  stesso  articolo
5, affluiscono ad un'apposita sezione del Fondo di  cui  all'articolo
14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Sono a carico della  medesima
sezione gli oneri  per  i  compensi,  da  definire  con  decreto  del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  per  non  piu'  di  tre   consulenti
giuridici  da  utilizzare  per  la  definizione  del  contenzioso  in
relazione agli  interventi  agevolativi,  nonche'  a  quelli  di  cui
all'articolo 39 del testo unico delle leggi per  gli  interventi  nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli
eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982,
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.