Art. 6. 
  1. In attesa della riforma della legge 17 febbraio 1982, n. 46,  la
quota del Fondo di cui  al  comma  5  dell'articolo  19  del  decreto
legislativo del 3 aprile 1993,  n.  96,  da  assegnare  al  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  per
l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6  del  medesimo
decreto  legislativo,  nonche'   le   eventuali   ulteriori   risorse
attribuite per le stesse finalita', affluiscono ad  apposita  sezione
del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo
4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni. 
  2. Il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica,  ai  fini  della  definizione   e   approvazione   degli
interventi  consentiti  dalla   legislazione   vigente   nelle   aree
economicamente  depresse  del  territorio  nazionale,  in  base  agli
indirizzi del programma pluriennale di  sviluppo  della  ricerca,  si
avvale  di  un  apposito  comitato  tecnico-scientifico,  nominato  e
presieduto dal Ministro e composto di  dieci  membri  di  qualificata
esperienza in materia di ricerca scientifica, innovazione ed edilizia
universitaria e  formazione.  I  relativi  compensi  determinati  con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica, di concerto con il Ministro del  tesoro,  sono  posti  a
carico del Fondo  di  cui  all'articolo  19,  comma  5,  del  decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96. 
  3. Per l'istruttoria tecnico-economica delle domande, dei programmi
e dei progetti, si applica l'articolo 7, primo comma, della legge  17
febbraio 1982, n. 46. 
  4. Per l'accertamento della realizzazione degli interventi  di  cui
al comma 1, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica provvede anche ai sensi dell'articolo 18, commi 6 e  7,
della legge 26 aprile 1983, n. 130, mediante apposite commissioni,  i
cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1. 
  5. La concessione delle agevolazioni previste  per  i  progetti  di
ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
19 dicembre 1992, n. 488, e' attribuita al Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica; e' parimenti attribuita al
suddetto Ministero la  competenza  relativa  alla  concessione  delle
agevolazioni e dei contributi per gli interventi concernenti i centri
di ricerca di cui al summenzionato articolo 1, comma 3,  lettera  c),
richiesti successivamente alla data del 21 agosto 1992. 
  6. La disciplina prevista dall'articolo 37 della  legge  5  ottobre
1991, n. 317, si applica anche ai crediti nascenti dai  finanziamenti
erogati ai sensi del secondo comma dell'articolo  2  della  legge  17
febbraio 1982, n. 46. 
  7. Ai fini della formazione del programma pluriennale  di  sviluppo
della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge  9  maggio
1989, n. 168, sono soppresse tutte le riserve di  destinazione  delle
risorse del Fondo speciale ricerca applicata, istituito dall'articolo
4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, previste dalle leggi vigenti.