Art. 7. 
  1. L'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.  96,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 14 (Personale degli organismi soppressi) . - 1. Il  personale
della  soppressa  Agenzia  per  la  promozione  dello  sviluppo   del
Mezzogiorno, in servizio alla data del 14 agosto 1992 e  che  risulti
tale alla data del 15 aprile 1993, e che  abbia  presentato  domanda,
entro  il  15  settembre  1993   al   commissario   liquidatore,   di
trattenimento in servizio, e' iscritto in  un  ruolo  transitorio  ad
esaurimento istituito  presso  il  Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione economica entro il 13 ottobre  1993  con  decreto  del
Ministro del bilancio e della programmazione economica. 
   2. Il personale della soppressa Agenzia, che non abbia  presentato
la domanda di cui al  comma  1,  cessa  dal  rapporto  di  impiego  a
decorrere dal 13 ottobre 1993, con diritto  al  trattamento  di  fine
rapporto ad esso spettante in base  all'ordinamento  vigente  a  tale
data. Nei confronti del personale  che  entro  tale  data  cessa  dal
rapporto di lavoro  con  la  soppressa  Agenzia  non  si  applica  la
sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici  di  anzianita',
stabilita dall'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge  19  settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  novembre
1992, n. 438. 
   3. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro del bilancio e della programmazione  economica,
di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite, anche sulla
base del titolo di studio, le corrispondenze tra le qualifiche  e  le
professionalita' rivestite nella soppressa Agenzia dal  personale  di
cui al comma 1 e le qualifiche ed i profili vigenti per il  personale
delle amministrazioni statali. Con il medesimo  decreto,  sulla  base
del titolo di studio, si individua  il  profilo  professionale  e  la
qualifica funzionale del personale che dovra' transitare nelle  altre
amministrazioni. La posizione di ciascun dipendente nel ruolo di  cui
al comma 1 e' individuata sulla base dell'anzianita' di servizio e di
qualifica maturata. 
   4. Con decreti del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  viene
disposta l'assegnazione provvisoria  del  personale  della  soppressa
Agenzia alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, con
priorita'  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   e   alle
amministrazioni alle quali sono state attribuite competenze ai  sensi
del presente decreto, nonche'  alle  altre  amministrazioni  statali,
regionali e locali ed agli enti pubblici non economici che gestiscono
servizi pubblici. Entro il periodo di due anni dalla istituzione  del
ruolo transitorio anzidetto, il personale assegnato come sopra  viene
inquadrato  in  soprannumero  nei  ruoli  delle  amministrazioni   di
destinazione. Per il personale non assegnato entro il  biennio  viene
attivato il  procedimento  di  mobilita'.  Gli  uffici  e  le  piante
organiche delle amministrazioni  interessate  sono  rideterminati  ai
sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, anche in deroga ai termini previsti nel  citato  articolo  31,
tenendo conto  delle  nuove  competenze  trasferite  e  del  relativo
personale, previa valutazione dei carichi  di  lavoro  con  specifico
riferimento alla quantita' totale di atti e di operazioni per  unita'
di personale prodotti negli ultimi tre anni, e, ove rilevi, del grado
di copertura del servizio reso in rapporto alla  domanda  espressa  e
potenziale. Le amministrazioni  alle  quali  siano  state  attribuite
competenze ai sensi del presente decreto provvedono  all'attribuzione
dei posti, come sopra rideterminati, al personale gia' di ruolo  alla
data del 15 settembre 1993, secondo le procedure e nel rispetto delle
norme in vigore e successivamente  provvedono  all'inquadramento  del
personale proveniente dal ruolo transitorio ad esaurimento. 
   5. Al personale iscritto nel ruolo transitorio di cui al  comma  1
sono attribuiti lo stipendio  e  le  indennita'  a  qualunque  titolo
spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale in cui  ciascun
dipendente  e'  inquadrato.  Le  specifiche  indennita'   corrisposte
secondo  l'ordinamento  giuridico  proprio  dell'Agenzia,  anche   se
previste da  leggi,  sono  soppresse  ed  a  ciascun  dipendente,  in
aggiunta  allo  stipendio  ed  alle  indennita'  corrispondenti  alla
qualifica funzionale rivestita ed  all'anzianita'  riconosciuta  come
sopra,  e'  attribuito  un  assegno  personale  speciale  pari   alla
differenza tra la nuova retribuzione come sopra determinata e  quindi
comprensiva  delle  indennita'  a  qualsiasi  titolo  spettanti  agli
appartenenti alla specifica  qualifica  funzionale  e  quella  ultima
tabellare stipendiale  percepita  in  qualita'  di  dipendente  della
soppressa  Agenzia.  L'assegno  perequativo  personale  pensionabile,
nonche' utile per il trattamento di fine rapporto,  e'  riassorbibile
con i  successivi  aumenti  stipendiali  contrattuali  normativamente
attribuiti,  comprensivi  degli   eventuali   trattamenti   economici
corrisposti al restante personale in  relazione  alla  produttivita',
alla professionalita' o alla qualita' dell'attivita'  prestata  e  al
settore di utilizzazione. Fino al totale riassorbimento  dell'assegno
personale, non operano miglioramenti  economici  a  qualunque  titolo
attribuiti al restante personale statale. A decorrere dal 13  ottobre
1993 cessa l'erogazione delle indennita' corrisposte dall'Agenzia. Il
compenso del lavoro straordinario viene erogato nei  limiti  e  nella
misura oraria previste per  il  personale  delle  amministrazioni  di
destinazione. 
   6. Il trattamento economico,  comprensivo  delle  indennita',  del
personale   appartenente   ai   ruoli   delle   amministrazioni    di
destinazione, non puo' subire riduzioni per effetto dell'applicazione
del comma 5. 
   7. Il personale di cui  al  comma  1  ha  facolta'  di  presentare
domanda  per  il  mantenimento  della  posizione  pensionistica  gia'
costituita e si applicano a tal fine le disposizioni del capo II  del
titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 22  marzo  1993,
n. 104. Ai soli fini della maturazione del diritto al trattamento  di
pensione a carico dello Stato, nei confronti del  predetto  personale
continuano  ad  applicarsi  le  norme  vigenti  presso  le   gestioni
previdenziali di provenienza. 
   8. Nei confronti del personale inquadrato ai sensi del comma 1  si
applicano, dalla data di detto inquadramento, le disposizioni proprie
dell'amministrazione  statale  in  materia  di  trattamento  di  fine
rapporto. Cessa l'iscrizione previdenziale presso l'INA e la  polizza
ivi intestata all'Agenzia, e dall'INA gestita  e  rivalutata  secondo
gli accordi in atto al momento  del  passaggio  al  nuovo  ruolo,  e'
ripartita all'atto dell'iscrizione nel ruolo di cui al  comma  1  per
ogni singolo dipendente ed e' corrisposta al momento della cessazione
dal servizio, aggiuntivamente all'indennita' di buonuscita. I servizi
coperti  dall'iscrizione  previdenziale   presso   l'INA   non   sono
riscattabili ai fini dell'indennita' di buonuscita. 
   9. I dirigenti dell'Osservatorio  delle  politiche  regionali  non
provenienti dal ruolo speciale di cui all'articolo 1  sono  designati
con effetto dal 1 gennaio 1994 e dalla  medesima  data  collocati  in
posizione di fuori ruolo.".