Art. 9. 
  1. Il Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato
provvede annualmente al finanziamento delle iniziative  che  lo  IASM
intende  assumere  sulla  base  di  programmi  annuali  di  attivita'
approvati con decreto del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato. I relativi oneri continuano a gravare sul Fondo  di
cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile  1993,
n. 96. 
  2. Le amministrazioni pubbliche centrali e locali ed i soggetti  da
esse partecipati possono, mediante convenzione, utilizzare i  servizi
dello IASM.