Art. 10.
              (Nuova denominazione del Banco nazionale
              di prova ed integrazione del consiglio di
                  amministrazione del Banco stesso)

  1.  In  relazione  alle  nuove attribuzioni previste dalla presente
legge,  il  Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia assume la
denominazione  di  "Banco  nazionale  di  prova  per le armi da fuoco
portatili e per le munizioni commerciali".
  2.  Ad  integrazione di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612, fanno parte
del  consiglio  di amministrazione del Banco nazionale di prova anche
un  rappresentante  degli  industriali  fabbricanti  di munizioni, un
rappresentante   degli   artigiani  fabbricanti  di  munizioni  e  un
rappresentante dei fabbricanti di componenti di munizioni.
 
          Nota all'art. 10:
             -  Il  testo  dell'art.  2  del  D.P.R.   n.   1612/1964
          (Approvazione  del  regolamento  per  l'applicazione  della
          legge 23 febbraio 1960, n. 186, che contiene  modifiche  al
          regio  decreto-legge  30  dicembre  1923,  n.   3152, sulla
          obbligatorieta'  della  punzonatura  delle  armi  da  fuoco
          portatili) e' il seguente:
             "Art.  2.  -  Il Banco nazionale di prova e' retto da un
          consiglio  di   amministrazione   e   funziona   sotto   la
          responsabilita' di un direttore.
             Il  consiglio  di  amministrazione nominato dal Ministro
          per l'industria ed il commercio, e' composto di:
              un rappresentante del Ministero dell'interno;
              un rappresentante del Ministero  dell'industria  e  del
          commercio;
              un rappresentante del Ministero della difesa-Esercito;
              un  rappresentante della camera di commercio, industria
          ed agricoltura di Brescia;
              un rappresentante del comune di Brescia;
              un rappresentante del comune di Gardone Val Trompia;
              due rappresentanti  degli  industriali  fabbricanti  di
          armi;
              un rappresentante degli artigiani fabbricanti di armi;
              un   rappresentante   per   ciascuna  delle  camere  di
          commercio, industria ed agricoltura delle province  in  cui
          abbiano sede sezioni del Banco.
             Il consiglio elegge nel suo seno il presidente.
             I  membri  del consiglio durano in carica quattro anni e
          possono essere confermati.
             Il direttore  del  Banco  partecipa  alle  riunioni  del
          consiglio   con  voto  consultivo  ed  ha  le  funzioni  di
          segretario.
             Il consiglio si raduna in  seduta  ordinaria  due  volte
          all'anno,  entro  il  mese  di  marzo  e  di  ottobre,  per
          l'approvazione rispettivamente del conto consuntivo  e  del
          bilancio  preventivo  del  Banco.  E'  convocato  in seduta
          straordinaria ogni qual  volta  il  presidente  lo  ritenga
          necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei
          suoi componenti.
             Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza
          assoluta  dei  votanti;  in caso di parita' prevale il voto
          del presidente".