Art. 11.
                 (Finanziamento del Banco di prova)
  1. Le tariffe per il controllo delle munizioni commerciali previsto
dalla  presente legge sono determinate secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 3 della legge 23 febbraio  1960,  n.  186,  sentito  il
parere della Commissione di cui all'articolo 8.
  2. Per far fronte alle esigenze di adeguamento organizzativo e agli
oneri derivanti dalla prima attuazione della presente legge, al Banco
nazionale  di prova viene concesso in via straordinaria un contributo
di lire 1 miliardo per l'anno 1993.
  3. Il programma di utilizzazione del contributo di cui al  comma  2
sara'   preventivamente   sottoposto  all'approvazione  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  che  fissera'  con
proprio decreto le procedure di erogazione.
  4.   All'onere  di  lire  1  miliardo  derivante  per  l'anno  1993
dall'attuazione degli interventi di cui al  comma  2  si  provvede  a
valere  sul  capitolo  7541  dello  stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993.
  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Nota all'art. 11:
             - Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 186/1960 e'
          il seguente:
             "Art.  3.  - Le tariffe per le prove delle armi da fuoco
          soggette  alle  disposizioni  della  presente  legge   sono
          stabilite  dal  Ministro  per  l'industria  e commercio, su
          proposta del consiglio di  amministrazione  del  Banco,  in
          base  al costo economico del servizio determinato dal costo
          tecnico  e  dall'aliquota  di  spese   generali   ad   esso
          imputabili".